Art. 10. 
                 (Stato di previsione del Ministero 
                delle infrastrutture e dei trasporti 
                      e disposizioni relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2010, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
    2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n.  396,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e  dei  trasporti,  su  altre  unita'  previsionali  di  base   delle
amministrazioni interessate  le  disponibilita'  del  fondo  per  gli
interventi  per  Roma  capitale  iscritto   nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base «investimenti» del programma «politiche urbane e
territoriali»,   nell'ambito   della   missione   «casa   e   assetto
urbanistico»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, le  variazioni  di  competenza  e  di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  gli  adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo  10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
settembre 1994, n. 634,  concernente  la  disciplina  dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro  elaborazione  dati
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici. 
    4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2010, ai sensi  dell'articolo  21,  comma  3,  del  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215,  e  successive  modificazioni,  e'
stabilito  come  segue:  250  ufficiali  in  ferma  prefissata   o	in
rafferma, di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo  21  del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;  70  ufficiali  piloti  di
complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21  del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 20 ufficiali  delle  forze
di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 
    5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2010,  e'
fissato in 128 unita'. 
    6.  Nell'elenco  n.  1  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e	dei trasporti, riguardante il  Corpo
delle capitanerie di porto, sono descritte  le  spese  per  le  quali
possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti  dal
fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e  44  del  testo  unico
delle disposizioni legislative  concernenti  l'amministrazione  e  la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di  cui  al
regio  decreto  2  febbraio  1928,  n.  263,   iscritto   nell'unita'
previsionale di  base  «funzionamento»  del  programma  «sicurezza  e
controllo nei mari, nei  porti  e  sulle  coste»,  nell'ambito  della
missione  «ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione. 
    7. Ai sensi dell'articolo 2 del  regolamento  per  i  servizi  di
cassa e contabilita' delle Capitanerie di  porto,  di  cui  al  regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i  fondi  di  qualsiasi  provenienza
possono essere versati  in  conto  corrente  postale  dai  funzionari
delegati. 
    8. Le disposizioni legislative e regolamentari in  vigore  presso
il Ministero della difesa si applicano, in quanto  compatibili,  alla
gestione  dei  fondi  delle  unita'  previsionali   di   base   delle
Capitanerie di porto in relazione alla legge 6 agosto 1991,  n.  255.
Alle spese per la  manutenzione  e  l'esercizio  dei  mezzi  nautici,
terrestri  e  aerei  e  per  attrezzature   tecniche,   materiali   e
infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e  di  sicurezza  dei
porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di  cui  all'unita'
previsionale di  base  «funzionamento»  del  programma  «sicurezza  e
controllo nei mari, nei  porti  e  sulle  coste»,  nell'ambito  della
missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  si  applicano,  per
l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo  comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla   contabilita'
generale dello Stato. 
 
           Note all'art. 10: 
              - La legge 15 dicembre 1990, n. 396 recante «Interventi
          per Roma, capitale della Repubblica»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300. 
              - La legge 6 giugno 1974, n. 298  recante  «Istituzione
          dell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto di terzi, disciplina degli autotrasporti  di  cose  e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci su strada» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  settembre  1994,  n.  634
          (Regolamento per l'ammissione all'utenza  del  servizio  di
          informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione): 
              «Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
          pagamento degli oneri di seguito indicati: 
                a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
          convenzione da prestarsi secondo le modalita' di  cui  alla
          legge 10 giugno 1982, n. 348 ; 
                b) canone  di  abbonamento  per  ciascun  anno  della
          durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra  quello  di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi; 
                c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
          informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
          tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
          la fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati  di
          aggregazione. 
              2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati: 
                a) quanto alla cauzione in un importo pari  a  quello
          del canone annuo di abbonamento in  vigore  all'atto  della
          stipula della convenzione; 
                b) quanto al canone annuo di abbonamento: 
                b.1) in lire 1.500.000 per gli  utenti  di  cui  alla
          categoria A dell'art. 3; 
                b.2) in lire 2.500.000 per gli  utenti  di  cui  alla
          categoria B dell'art. 3; 
                c)  quanto  al  costo  delle   singole   informazioni
          ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
          centro elaborazione dati,  in  lire  cinquecento  per  ogni
          informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature  ed  i
          collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in  lire  mille
          per   ogni    informazione    ricevuta    utilizzando    le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 6. Il costo delle informazioni  ricevute  secondo
          stati di aggregazione diversi da quelli disponibili,  fermo
          restando il contenuto dei commi 4 e 5  dell'art.  8,  sara'
          valutato di volta in volta  dal  direttore  generale  della
          M.C.T.C. 
              3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma  2
          vengono revisionati in relazione alla variazione  accertata
          dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
          al  consumo  per  le  famiglie  di   operai   e   impiegati
          verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti  derivanti
          dalle revisioni conservano la  medesima  destinazione,  dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo. 
              4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
          e'  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
          postale intestato alla sezione della tesoreria  provinciale
          dello Stato  competente  per  territorio,  con  imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello stato di previsione delle entrate del bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro, ai pertinenti capitoli dello  stato  di  previsione
          della  spesa  del   Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione. Gli attestati  dei  versamenti  devono  essere
          trasmessi al centro elaborazione dati della  motorizzazione
          civile. 
              5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 2 deve essere effettuato: 
                a) la prima volta, dopo la stipula della  convenzione
          e prima  dell'attivazione  del  collegamento.  Quest'ultima
          resta subordinata  al  ricevimento,  da  parte  del  centro
          elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
          versamento; 
                b) per ogni anno di rinnovo della convenzione,  entro
          il  31  gennaio  dell'anno  in  corso,   limitatamente   al
          corrispettivo di cui alla lettera b). 
              6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla  lettera
          c)  del  comma  2  deve  essere  effettuato   con   cadenza
          trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data  di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata  insoluta  a  tutti   gli   effetti.   Ciascuna
          comunicazione   riguarda    l'ammontare    relativo    alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente. 
              7. In caso di insolvenza,  relativamente  anche  ad  un
          solo pagamento, il servizio viene sospeso con  diritto  del
          Ministero dei trasporti e della  navigazione  di  rivalersi
          sulla cauzione. In  caso  di  ripristino  del  servizio  la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in vigore. Il  collegamento  e'  riattivato  soltanto  dopo
          l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 1. 
              8. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti  di  cui
          all'art. 3.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo  8  maggio   2001,   n.   215,   e   successive
          modificazioni    (Disposizioni    per    disciplinare    la
          trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
          professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,  della  L.  14
          novembre 2000, n. 331): 
              «Art. 21 (Ufficiali ausiliari).  -  1.  Sono  ufficiali
          ausiliari  di  ciascuna   Forza   armata,   dell'Arma   dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  i
          cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: 
                a) ufficiali di  complemento  in  servizio  di  prima
          nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati  ai  sensi
          della normativa vigente, o del congedo; 
                b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
          dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224; 
                c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
                d) ufficiali delle forze di completamento. 
              2. Il reclutamento degli  ufficiali  ausiliari  di  cui
          alle lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate connesse alla carenza di  professionalita'  tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative. 
              3.  Il  numero  massimo  delle  singole  categorie   di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
          fissato con la  legge  di  bilancio,  in  coerenza  con  il
          processo di  trasformazione  dello  strumento  militare  in
          professionale.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 20 e 44 del  regio
          decreto 2 febbraio 1928, n.  263  (Approvazione  del  testo
          unico   delle    disposizioni    legislative    concernenti
          l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,  istituti  e
          stabilimenti militari): 
              «Art. 20. (art. 15, legge 17 luglio 1910,  n.  511).  -
          Per  provvedere  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli
          riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed  ai  bisogni  di
          cui all'art. 39 e'  istituito  nello  stato  di  previsione
          della  spesa  del  Ministero  della  guerra  un   fondo   a
          disposizione. 
              La prelevazione di somme da tale fondo e la  iscrizione
          nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per
          le finanze registrato alla Corte dei conti. 
              I  capitoli  a   favore   dei   quali   possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da
          annettersi  allo  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero della guerra.». 
              «Art. 44. (art. 50, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Le
          disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36,
          37, 38,  39  e  41  sono  estese,  in  quanto  applicabili,
          all'amministrazione della marina militare.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del regio  decreto  6
          febbraio 1933, n. 391  (Approvazione  del  regolamento  per
          servizi  di  cassa  e  contabilita'  delle  Capitanerie  di
          porto): 
              «Art. 2. In cassa non devono essere tenuti fondi per un
          importo  eccedente  le  normali  necessita'  dei  pagamenti
          diretti di prossima scadenza. Entro  tale  limite  i  fondi
          possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
          d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di  Sicilia.  Dei
          vaglia il comandante tiene apposita nota. 
              Tutti gli altri fondi, compresi quelli  provenienti  da
          depositi di qualsiasi  specie  in  valuta  nazionale,  sono
          versati in conto corrente postale o, qualora cio'  non  sia
          conveniente nei riguardi della speditezza del servizio,  in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari. 
              Il conto  corrente  e'  intestato  alla  Capitaneria  o
          all'Ufficio di porto e i prelevamenti a favore della  cassa
          della Capitaneria o dell'Ufficio di porto hanno  luogo  con
          quietanza  congiunta  del   comandante   e   dell'ufficiale
          corresponsabile, ove esista. 
              Gli interessi realizzati sulle somme versate  in  conto
          corrente, dedotte le eventuali spese inerenti  al  servizio
          di esso conto, sono  versati  annualmente  in  Tesoreria  a
          favore del bilancio dello Stato. 
              Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o
          depositi,  non  possono   essere   convertite   in   valuta
          nazionale, salvo espressa richiesta  scritta  degli  aventi
          diritto o disposizioni ministeriali. 
              Qualora si tratti di importi rilevanti  e  di  giacenza
          presumibilmente non breve, le predette somme  sono  versate
          in conto corrente,  in  valuta  estera,  presso  uno  degli
          istituti bancari di cui al comma primo.». 
              - La legge 6 agosto 1991, n. 255 recante «Potenziamento
          degli organici del personale militare delle capitanerie  di
          porto» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14  agosto
          1991, n. 190. 
              - Per il  testo  dell'art.  36  del  regio  decreto  18
          novembre 1923, n. 2440 si vedano le note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 61-bis del gia'  citato
          regio decreto n. 2440 del 1923: 
              «Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento  riguardanti
          le spese in conto capitale, emessi sia in conto  competenze
          che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
          alla chiusura dell'esercizio,  possono  essere  trasportati
          interamente  o  per  la   parte   inestinta   all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato. 
              La disposizione di  cui  al  precedente  comma  non  si
          applica agli ordini di accreditamento  emessi  sui  residui
          che, ai sensi dell'art. 36,  secondo  comma,  del  presente
          decreto,   devono   essere    eliminati    alla    chiusura
          dell'esercizio.».