Art. 11. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2010, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forzamedia nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue: a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: 1) Esercito n. 67; 2) Marina n. 4; 3) Aeronautica n. 56; 4) Carabinieri n. 44; b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: 1) Esercito n. 5; 2) Marina n. 143; 3) Aeronautica n. 83; c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: 1) Esercito n. 59; 2) Marina n. 25; 3) Aeronautica n. 20. 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno 2010, in 102 unita'. 4. La forza organica dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2010, in 895 unita'. 5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2010, in 537 unita'. 6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2010, in 536 unita'. 7. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alle unita' previsionali di base «interventi» dei programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonche' per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui alle unita' previsionali di base «funzionamento» dei programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2010, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico dell'unita' previsionale di base «interventi» del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e delle unita' previsionali di base «interventi» e «investimenti» del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. 9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritti nell'unita' previsionale di base «funzionamento» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire». 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Note all'art. 11: - Per il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 si vedano le note all'art. 10. - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78): «1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.». - Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate): «La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio.». - Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368 (Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina), come sostituito dall'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447: «La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio.». - Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 27 della gia' citata legge n. 447 del 1964: «La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio.». - Per il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 si vedano le note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 si vedano le note all'art. 10. - La legge 13 settembre 1982, n. 646 recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253. - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 (Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449): «Art. 2 (Disposizioni in materia di organismi consultivi). - 1. E' istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa. 2. Il comitato e' composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale. 3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti. 4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa. 5. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici. 6. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici. 7. Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.». - Per il testo degli articoli 20 e 44 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 si vedano le note all'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 (Norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici): «Art. 7. Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del ministro per le finanze da registrarsi alla corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 65 (Forze armate). - 1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'art. 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalita' ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.».