Art. 11. 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                              relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2010,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
    2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forzamedia nell'anno 2010, ai sensi  dell'articolo  21,
comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e  successive
modificazioni, e' stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c)  dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: 
    1) Esercito n. 67; 
    2) Marina n. 4; 
    3) Aeronautica n. 56; 
    4) Carabinieri n. 44; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla  lettera
b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio  2001,
n. 215: 
    1) Esercito n. 5; 
    2) Marina n. 143; 
    3) Aeronautica n. 83; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di  cui  alla
lettera d) dell'articolo 21,  comma  1,  del  decreto  legislativo  8
maggio 2001, n. 215: 
    1) Esercito n. 59; 
    2) Marina n. 25; 
    3) Aeronautica n. 20. 
    3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma  dei
carabinieri presso l'Accademia, di cui all'articolo 6,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.  298,  e'  fissata,  per
l'anno 2010, in 102 unita'. 
    4. La forza organica dei graduati e militari di truppa  in  ferma
volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, terzo comma,  della
legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per  l'anno  2010,  in  895
unita'. 
    5. La forza organica dei  sottocapi  e  comuni  del  Corpo  degli
equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del  settimo
comma dell'articolo 2 del regio  decreto-legge  1°  luglio  1938,  n.
1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n.
447, e' fissata, per l'anno 2010, in 537 unita'. 
    6.  La  forza  organica  dei  graduati  e  militari   di   truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27,  terzo
comma,  della  legge  10  giugno   1964,   n.   447,   e   successive
modificazioni, e' fissata, per l'anno 2010, in 536 unita'. 
    7.  Alle  spese  per   accordi   internazionali,   specificamente
afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alle unita'
previsionali  di  base  «interventi»  dei  programmi  «funzioni   non
direttamente   collegate   ai   compiti   di   difesa   militare»   e
«pianificazione generale  delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti
militari», nonche' per l'ammodernamento e  il  rinnovamento,  di  cui
alle  unita'  previsionali  di  base  «funzionamento»  dei  programmi
«approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e  la  sicurezza»,
«approntamento e impiego delle  forze  terrestri»,  «approntamento  e
impiego delle forze navali», «approntamento  e  impiego  delle  forze
aeree»   e   «pianificazione   generale   delle   Forze   Armate    e
approvvigionamenti militari», nell'ambito della  missione  «difesa  e
sicurezza del territorio» dello stato  di  previsione  del  Ministero
della  difesa,  si  applicano,  per  l'anno  2010,  le   disposizioni
contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e  nell'articolo
61-bis del regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 
    8.  Alle  spese  per  le  infrastrutture   multinazionali   NATO,
sostenute a carico dell'unita' previsionale di base «interventi»  del
programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti  di  difesa
militare»  e  delle  unita'  previsionali  di  base  «interventi»   e
«investimenti» del programma  «pianificazione  generale  delle  Forze
Armate e approvvigionamenti  militari»,  nell'ambito  della  missione
«difesa e sicurezza del territorio» dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di  esecuzione
delle gare  internazionali  emanate  dal  Consiglio  atlantico.  Deve
essere in ogni caso  garantita  la  trasparenza  delle  procedure  di
appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai  sensi  della
legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo  28  dicembre
1998, n. 496. 
    9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di  previsione  del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti dai fondi  a
disposizione  relativi  alle  tre  Forze  armate   e   all'Arma   dei
carabinieri, di cui agli articoli 20  e  44  del  testo  unico  delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di  cui  al
regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7  della  legge
22 dicembre 1932, n. 1958, iscritti nell'unita' previsionale di  base
«funzionamento» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della
missione «fondi da ripartire». 
    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti  per  dare  attuazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
           Note all'art. 11: 
              - Per il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 21 del decreto
          legislativo 8  maggio  2001,  n.  215  si  vedano  le  note
          all'art. 10. 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art.  6  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  298  (Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli  ufficiali  dell'Arma  dei   carabinieri,   a   norma
          dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78): 
              «1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali
          dell'Accademia e' determinata annualmente con la  legge  di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 9 della
          legge 10  giugno  1964,  n.  447  (Norme  per  i  volontari
          dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica  e  nuovi
          organici dei sottufficiali  in  servizio  permanente  delle
          stesse forze armate): 
              «La forza  organica  dei  sergenti  e  dei  graduati  e
          militari di truppa in ferma volontaria  e  in  rafferma  e'
          determinata annualmente con la legge di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 2 del
          regio decreto-legge 1°  luglio  1938,  n.  1368  (Modifiche
          all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo  stato  giuridico  dei
          sottufficiali  della   regia   marina),   come   sostituito
          dall'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447: 
              «La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni
          del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma  volontaria
          o in rafferma e' determinata annualmente con  la  legge  di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo  del  terzo  comma  dell'art.  27
          della gia' citata legge n. 447 del 1964: 
              «La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e
          militari di  truppa  in  ferma  volontaria  e  rafferma  e'
          determinata con la legge di bilancio.». 
              - Per il  testo  dell'art.  36  del  regio  decreto  18
          novembre 1923, n. 2440 si vedano le note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 61-bis del  regio  decreto  18
          novembre 1923, n. 2440 si vedano le note all'art. 10. 
              -  La  legge  13  settembre  1982,   n.   646   recante
          «Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere  patrimoniale  ed  integrazione  alle  leggi   27
          dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
          1965, n. 575. Istituzione di una  commissione  parlamentare
          sul fenomeno della  mafia»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 28 dicembre  1998,  n.  496  (Razionalizzazione
          delle  procedure  contrattuali  dell'amministrazione  della
          difesa, a norma dell'art. 54,  comma  10,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449): 
              «Art.  2  (Disposizioni   in   materia   di   organismi
          consultivi). - 1. E' istituito, presso il  Ministero  della
          difesa, un comitato consultivo  presieduto  dal  segretario
          generale della Difesa. 
              2. Il comitato  e'  composto  dal  sottocapo  di  stato
          maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato,
          da un dirigente generale del Ministero della difesa, da  un
          magistrato del Consiglio di Stato, da un  magistrato  della
          Corte dei conti e da due esperti con  specifica  competenza
          in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale. 
              3.  Alle  riunioni  del  comitato   sono   chiamati   a
          partecipare, senza  diritto  di  voto,  in  relazione  alla
          specificita'   degli   argomenti    in    discussione,    i
          rappresentanti degli stati  maggiori  di  forza  armata  di
          volta in volta interessati e, in qualita'  di  relatori,  i
          direttori generali competenti. 
              4. I componenti sono nominati con decreto del  Ministro
          della difesa. Con  lo  stesso  decreto  il  Ministro  della
          difesa individua il vice segretario generale  che  presiede
          il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della
          carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni  di
          segreteria sono  assicurate  dagli  uffici  del  segretario
          generale della Difesa. 
              5. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti  di
          contratto   derivanti   da    accordi    di    cooperazione
          internazionale  in  materia  di  armamenti  e   su   quelli
          attuativi di programmi approvati con legge  o  con  decreto
          del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della  legge
          4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
          all'art. 1 del decreto legislativo  19  dicembre  1991,  n.
          406, per gli appalti di lavori pubblici. 
              6. I pareri del comitato riguardano i profili  tecnici,
          amministrativi  ed  economici  dei  progetti  di  contratto
          sottoposti al suo esame e la congruita' e  convenienza  dei
          prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con
          le imprese appaltatrici. 
              7. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  12  febbraio  1993,   n.   39,   non   trovano
          applicazione  relativamente  ai   progetti   di   contratto
          relativi  a  sistemi  informativi  militari   a   carattere
          operativo  connessi   con   lo   svolgimento   di   compiti
          concernenti la difesa nazionale.». 
              - Per il testo degli articoli 20 e 44 del regio decreto
          2 febbraio 1928, n. 263 si vedano le note all'art. 10. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  22
          dicembre 1932, n. 1958 (Norme per  l'amministrazione  e  la
          contabilita' degli enti aeronautici): 
              «Art. 7. Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          ministero dell'aeronautica e' istituito un capitolo con  un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
          bilancio. 
              I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,   con   la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con decreto del ministro per le finanze da registrarsi alla
          corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 65 (Forze  armate).  -  1.  In  coerenza  con  il
          processo di revisione  organizzativa  del  Ministero  della
          difesa e della politica di riallocazione  e  ottimizzazione
          delle risorse, da perseguire anche  mediante  l'impiego  in
          mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per
          compiti strumentali, gli oneri  previsti  dalla  tabella  A
          allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla
          tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi'
          come rideterminati dall'art. 1, comma 570, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2, comma 71, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per  cento  per
          l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 
              2. A decorrere dall'anno 2010, i  risparmi  di  cui  al
          comma 1 per la parte eccedente  il  7  per  cento,  possono
          essere  conseguiti  in  alternativa  anche  parziale   alle
          modalita'  ivi  previste,  mediante  specifici   piani   di
          razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in
          altri settori di spesa. 
              3.  Dall'attuazione  del  comma  1  devono   conseguire
          economie di spesa  per  un  importo  non  inferiore  a  304
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2010.  Al  fine  di
          garantire  l'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento
          di minori economie, si  provvede  a  ridurre  le  dotazioni
          complessive di parte corrente dello stato di previsione del
          Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle
          competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.».