Art. 12. 
                 (Stato di previsione del Ministero 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
                      e disposizioni relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2010, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  e  delle  amministrazioni  interessate,  in
termini di residui, competenza e cassa,  ai  sensi  dell'articolo  31
della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,
dell'articolo 77 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4  giugno  1997,  n.
143,  concernente  il  conferimento  alle  regioni   delle   funzioni
amministrative   in   materia   di   agricoltura   e   pesca   e   la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 
    3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26  maggio  2004,  n.
154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2010,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra  i
vari settori d'intervento  del  Programma  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura. 
    4. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri   decreti,   al
trasferimento delle  somme  iscritte  al  capitolo  2827  nell'unita'
previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare»,
nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   alle
competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  l'anno
medesimo, secondo la ripartizione percentuale  indicata  all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita'  previsionali
di base relative ad investimenti  le  somme  iscritte,  per  residui,
competenza e cassa, nell'unita' previsionale di  base  «investimenti»
del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  attuazione  della  legge  23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
    6. Ai fini dell'attuazione  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e  la  modernizzazione
del settore agricolo, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, gli  appositi  fondi
iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
    7. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su  proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  alla
riassegnazione alle pertinenti  unita'  previsionali  di  base  dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali delle  somme  versate  in  entrata  dall'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura  (AGEA)  a  titolo  di  rimborso  al  Corpo
forestale dello  Stato  per  i  controlli  effettuati  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006. 
    8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  alle  pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   per   l'anno
finanziario 2010 delle somme versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate  al
Corpo forestale dello  Stato  in  virtu'  di  accordi  di  programma,
convenzioni e intese per il raggiungimento  di  finalita'  comuni  in
materia  di  lotta  contro  gli  incendi  boschivi,  monitoraggio   e
protezione  dell'ambiente,  tutela  e  salvaguardia   delle   riserve
naturali statali affidate al Corpo medesimo. 
    9. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti
pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive  del  personale
del Corpo forestale dello Stato, alle pertinenti unita'  previsionali
di base dello stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2010. 
 
           Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  31  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, e  successive  modificazioni  (Legge
          quadro sulle aree protette): 
              «Art. 31 (Beni di proprieta' dello  Stato  destinati  a
          riserva naturale). -  1.  Fino  alla  riorganizzazione,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n.  183,  del
          Corpo forestale dello Stato, le  riserve  naturali  statali
          sono  amministrate  dagli  attuali  organismi  di  gestione
          dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per  far
          fronte alle esigenze di  gestione  delle  riserve  naturali
          statali indicate nel programma, entro sei mesi  dalla  data
          di entrata in vigore della presente  legge,  ed  in  attesa
          della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
          n. 183 del 1989 , la composizione  e  le  funzioni  dell'ex
          Azienda di Stato possono essere  disciplinate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  da  emanarsi  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per  l'esercizio
          delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla  legge
          5 aprile 1985, n. 124. 
              2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministro  dell'agricoltura  e   delle
          foreste,  di  concerto  con  il  Ministro  delle   finanze,
          trasmette al Comitato l'elenco delle  aree  individuate  ai
          sensi del decreto ministeriale 20 luglio  1987,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  175
          del  29  luglio  1987,  e  delle  altre  aree   nella   sua
          disponibilita' con la proposta della loro  destinazione  ad
          aree naturali protette nazionali e regionali anche ai  fini
          di un completamento, con particolare riguardo alla  regione
          Veneto  e  alla  regione   Lombardia,   dei   trasferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. La gestione delle  riserve  naturali,  di  qualunque
          tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che  ricadano
          o vengano a ricadere all'interno dei parchi  nazionali,  e'
          affidata all'Ente parco. 
              4.  Le  direttive  necessarie  per  la  gestione  delle
          riserve naturali statali  e  per  il  raggiungimento  degli
          obiettivi   scientifici,   educativi   e   di    protezione
          naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
          sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59): 
              «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59 ,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti  e  le
          funzioni in materia di parchi naturali e  riserve  statali,
          marine e terrestri, attribuiti allo  Stato  dalla  legge  6
          dicembre 1991, n. 394 . 
              2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata.». 
              - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143  recante
          «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia  di  agricoltura   e   pesca   e   riorganizzazione
          dell'Amministrazione centrale» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129. 
              - Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante
          «Modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
          norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7  marzo  2003,  n.
          38.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004,
          n. 146. 
              - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante
          «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei  settori
          della pesca e  dell'acquacoltura  e  per  il  potenziamento
          della vigilanza e del controllo della  pesca  marittima,  a
          norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7  marzo  2003,  n.
          38» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno  2005,
          n. 136. 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  24  della
          legge 11 febbraio 1992, n. 157  (Norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio): 
              «2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
          31 marzo di ciascun  anno  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze   e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: 
                a) 4 per cento per il funzionamento e  l'espletamento
          dei   compiti   istituzionali    del    Comitato    tecnico
          faunistico-venatorio nazionale; 
                b) 1 per  cento  per  il  pagamento  della  quota  di
          adesione dello Stato italiano al  Consiglio  internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina; 
                c)  95  per  cento  fra  le  associazioni   venatorie
          nazionali riconosciute,  in  proporzione  alla  rispettiva,
          documentata consistenza associativa.». 
              -  La  legge  23  dicembre   1999,   n.   499   recante
          «Razionalizzazione degli interventi nei  settori  agricolo,
          agroalimentare, agroindustriale e forestale» e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. 
              - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante
          «Orientamento e modernizzazione  del  settore  agricolo,  a
          norma dell'art. 7 della legge 5  marzo  2001,  n.  57»  e' 
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
          supplemento ordinario. 
              - Il regolamento (CE) n.  885/2006  della  Commissione,
          del 21 giugno 2006 recante «Modalita' di  applicazione  del
          regolamento  (CE)  n.1290/2005  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda il riconoscimento degli organismi  pagatori  e  di
          altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
          FEASR» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 171 del  23
          giugno 2006.