Art. 12. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2010, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 4. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 nell'unita' previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base relative ad investimenti le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 7. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2010 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2010.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni (Legge quadro sulle aree protette): «Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale). - 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989 , la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco. 4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.». - Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 . 2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.». - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129. - Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146. - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n. 136. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio): «2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.». - La legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario. - Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 recante «Modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 171 del 23 giugno 2006.