Art. 13. (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2010, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, rispettivamente nell'ambito dell'unita' previsionale di base «interventi» e nell'ambito dell'unita' previsionale di base «investimenti» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici».