Art. 13. 
            (Stato di previsione del Ministero per i beni 
          e le attivita' culturali e disposizioni relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
2010, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni  e
le  attivita'  culturali,  rispettivamente  nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base   «interventi»   e   nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base «investimenti» dello  stato  di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini di  residui,
di competenza e di cassa, del programma «sostegno,  valorizzazione  e
tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione  «tutela  e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici».