Art. 14. 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
    2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unita' previsionale di
base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza, indirizzo e
coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito
della missione «tutela della salute», nonche' al capitolo 3398, piano
gestionale 1,  dell'unita'  previsionale  di  base  «interventi»  del
programma  «ricerca  per  il  settore  della   sanita'   pubblica   e
zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione»,
dello stato di previsione del Ministero della  salute  si  applicano,
per l'anno finanziario 2010, le disposizioni  contenute  nel  secondo
comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 
    3. 11 Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate in entrata dalle Federazioni nazionali  degli  ordini  e  dei
collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale  per
gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  alla  pertinente   unita'
previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministero  della
salute per l'anno finanziario 2010. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute,
tra  le  pertinenti  unita'  previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, i
fondi  per  il   finanziamento   delle   attivita'   di   ricerca   e
sperimentazione dell'unita' previsionale  di  base  «interventi»  del
programma  «ricerca  per  il  settore  della   sanita'   pubblica   e
zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca  e	innovazione»
dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione  a
quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
    5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri
della salute, dell'interno e della difesa, tra le  pertinenti  unita'
previsionali di base degli stati di previsione  dei  Ministeri  della
salute, dell'interno e della difesa il «Fondo  da  ripartire  per  la
realizzazione  di  una  campagna  di  monitoraggio  sulle  condizioni
sanitarie    dei    cittadini    italiani     impegnati     nell'area
Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonche' per il controllo  delle  sostanze
alimentari importate dalla predetta area» dell'unita' previsionale di
base «oneri  comuni  di  parte  corrente»  del  programma  «fondi  da
assegnare» nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2010. 
    6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  della
salute,  alle  variazioni  di  bilancio  tra  le  pertinenti   unita'
previsionali di base dello stato di previsione  del  Ministero  della
salute per l'anno finanziario 2010, occorrenti per l'attuazione delle
norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, e successive modificazioni. 
 
           Note all'art. 14: 
              - Per il  testo  dell'art.  36  del  regio  decreto  18
          novembre 1923, n. 2440 si vedano le note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  12  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni  (Riordino  della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421): 
              «2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
                a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da: 
                  1) Istituto superiore di sanita' per  le  tematiche
          di sua competenza; 
                  2) Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
                  3) Istituti di ricovero e cura di diritto  pubblico
          e privato il cui carattere scientifico sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
                  4) Istituti  zooprofilattici  sperimentali  per  le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
                b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo; 
                c) rimborsi alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
              A decorrere dal 1° gennaio 1995, la  quota  di  cui  al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          29 dicembre 2000,  n.  393  (Proroga  della  partecipazione
          militare  italiana  a  missioni  internazionali  di   pace,
          nonche' dei programmi delle Forze di  polizia  italiane  in
          Albania), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 2001, n. 27: 
              «Art. 4-bis (Monitoraggio sanitario). - 1. E'  disposta
          la realizzazione di  una  campagna  di  monitoraggio  sulle
          condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque
          titolo  hanno  operato  od  operano  nei  territori   della
          Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in  relazione  a  missioni
          internazionali di pace e di assistenza umanitaria,  nonche'
          di  tutto  il  personale  della  pubblica  amministrazione,
          incluso quello  a  contratto,  che  ha  prestato  o  presta
          servizio, nei predetti territori, presso le  rappresentanze
          diplomatiche o uffici ad esse collegati,  e  dei  familiari
          che con loro  convivono  o  hanno  convissuto.  I  relativi
          accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito  presso
          qualsiasi struttura sanitaria militare o civile. 
              2. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con  il  Ministro  della   difesa   e   con   il   Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le  modalita',  le
          condizioni  e  i  criteri  per  l'attuazione  del  presente
          articolo e  per  gli  eventuali  controlli  sulle  sostanze
          alimentari importate dai territori indicati al comma 1. 
              3.   Il   Governo   trasmette   quadrimestralmente   al
          Parlamento una relazione del Ministro della  difesa  e  del
          Ministro della sanita' sullo stato di salute del  personale
          militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
          Jugoslavia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto-legge 30
          settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti  per  favorire
          lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni: 
              «Art.   48   (Tetto   di   spesa    per    l'assistenza
          farmaceutica). -  1.  A  decorrere  dall'anno  2004,  fermo
          restando quanto gia' previsto dall'art.  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405,  in
          materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere  a
          carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
          farmaceutica  complessiva,  compresa  quella  relativa   al
          trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero,
          e' fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per  cento
          come valore di riferimento, a livello nazionale ed in  ogni
          singola regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
          specifico flusso informativo  sull'assistenza  farmaceutica
          relativa ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a  quelli
          impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
          residenziale nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso  di
          ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal  1°  gennaio
          2004 sulla base di Accordo definito in sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome. Il decreto,  da  emanarsi  entro  il  30
          giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso
          informativo dei dati. 
              2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta  uno
          strumento di tutela della salute e che  i  medicinali  sono
          erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto  inclusi
          nei livelli essenziali di assistenza, al fine di  garantire
          l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica  e
          di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
          sviluppo, e' istituita, con effetto dal  1°  gennaio  2004,
          l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  di  seguito  denominata
          Agenzia,  sottoposta  alle  funzioni   di   indirizzo   del
          Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
          salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. L'Agenzia e' dotata  di  personalita'  giuridica  di
          diritto   pubblico   e    di    autonomia    organizzativa,
          patrimoniale,  finanziaria  e   gestionale.   Alla   stessa
          spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti  e
          funzioni di alta consulenza  tecnica  al  Governo  ed  alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, in materia di politiche per
          il farmaco con riferimento alla ricerca, agli  investimenti
          delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione,  alla
          distribuzione,   alla   informazione   scientifica,    alla
          regolazione  della  promozione,   alla   prescrizione,   al
          monitoraggio del consumo, alla sorveglianza  sugli  effetti
          avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi. 
              4. Sono organi dell'Agenzia da  nominarsi  con  decreto
          del Ministro della salute: 
                a)  il  direttore  generale,  nominato   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome; 
                b) il consiglio di amministrazione costituito  da  un
          Presidente designato dal Ministro  della  salute,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome, e da quattro  componenti
          di cui due designati dal Ministro della salute e due  dalla
          predetta Conferenza permanente; 
                c) il collegio dei revisori dei conti  costituito  da
          tre  componenti,  di  cui  uno   designato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con funzioni di  presidente,
          uno dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome. 
              5. L'Agenzia svolge  i  compiti  e  le  funzioni  della
          attuale Direzione generale dei farmaci  e  dei  dispositivi
          medici, con esclusione delle funzioni di cui  alle  lettere
          b), c),  d),  e)  ed  f)  del  comma  3,  dell'art.  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  marzo  2003,   n.   129.   In   particolare
          all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni
          relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
          relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
          compito di: 
                a) promuovere la definizione di  liste  omogenee  per
          l'erogazione e di linee guida per la terapia  farmacologica
          anche per i farmaci a  distribuzione  diretta,  per  quelli
          impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
          residenziale nonche' per quelli  utilizzati  nel  corso  di
          ricoveri ospedalieri; 
                b)    monitorare,    avvalendosi    dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente dal Direttore generale  dell'Agenzia  o  suo
          delegato e da un rappresentate designato  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le
          province autonome,  il  consumo  e  la  spesa  farmaceutica
          territoriale ed ospedaliera a carico del Servizio sanitario
          nazionale e i consumi e la spesa farmaceutica a carico  del
          cittadino.  I  dati  del   monitoraggio   sono   comunicati
          mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze; 
                c) provvedere entro il 30 settembre di ogni  anno,  o
          semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto  di  spesa
          di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale,  sulla  base
          dei criteri di costo e di efficacia in modo da  assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei  vigenti  documenti  contabili  di  finanza   pubblica,
          nonche', in particolare, il rispetto dei livelli  di  spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  in  data  8  agosto  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6  settembre
          2001; 
                d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
          comportanti, a parere della struttura  tecnico  scientifica
          individuata dai decreti  di  cui  al  comma  13,  vantaggio
          terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria  del
          prontuario, una specifica valutazione  di  costo-efficacia,
          assumendo  come  termini  di   confronto   il   prezzo   di
          riferimento per la relativa categoria terapeutica  omogenea
          e il costo giornaliero comparativo nell'ambito  di  farmaci
          con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
          premio di prezzo sulla base dei  criteri  previsti  per  la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani; 
                e) provvedere alla immissione di  nuovi  farmaci  non
          comportanti, a  parere  della  predetta  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          vantaggio terapeutico, in sede di revisione  ordinaria  del
          prontuario, solo se il prezzo del  medesimo  medicinale  e'
          inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali  per
          la relativa categoria terapeutica omogenea; 
                f) procedere in caso  di  superamento  del  tetto  di
          spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure  di  cui
          alle  lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,   a
          ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60  per
          cento del superamento, la quota di spettanza al  produttore
          prevista dall'art. 1, comma 40,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. La quota di spettanza  dovuta  al  farmacista
          per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario  nazionale
          viene rideterminata includendo la riduzione della quota  di
          spettanza al  produttore,  che  il  farmacista  riversa  al
          Servizio come maggiorazione dello sconto. Il  rimanente  40
          per cento del superamento  viene  ripianato  dalle  regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
          18 settembre 2001, n. 347, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405,  e  costituisce
          adempimento  ai  fini  dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del Servizio sanitario  nazionale,  ai  sensi
          dell'art. 4  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,
          n. 112, e successive modificazioni; 
                f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
          spesa di cui al comma 1, ad integrazione o  in  alternativa
          alle misure di cui  alla  lettera  f),  ad  una  temporanea
          riduzione del prezzo  dei  farmaci  comunque  dispensati  o
          impiegati dal Servizio sanitario  nazionale,  nella  misura
          del 60 per cento del superamento; 
                g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
          anche di cofinanziamento pubblico-privato,  per  promuovere
          la ricerca scientifica di carattere  pubblico  sui  settori
          strategici del farmaco e per favorire gli  investimenti  da
          parte delle aziende in ricerca e sviluppo; 
                h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
          programma annuale di attivita' ed interventi,  da  inviare,
          per il tramite del Ministro della salute,  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome, che esprime parere entro il  31  gennaio
          successivo; 
                i)  predisporre  periodici  rapporti  informativi  da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari; 
                l) provvedere, su proposta  della  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          entro il 30  giugno  2004  alla  definitiva  individuazione
          delle confezioni ottimali per l'inizio  e  il  mantenimento
          delle terapie contro le patologie croniche  con  farmaci  a
          carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,   provvedendo
          altresi' alla definizione dei relativi criteri del  prezzo.
          A decorrere  dal  settimo  mese  successivo  alla  data  di
          assunzione del  provvedimento  da  parte  dell'Agenzia,  il
          prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario  farmaceutico
          nazionale, per cui non  si  sia  proceduto  all'adeguamento
          delle  confezioni  ottimali  deliberate  dall'Agenzia,   e'
          ridotto del 30 per cento. 
              6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e),  f)
          sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
          su proposta del direttore generale. Ai fini della  verifica
          del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma  1,  alla
          proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
          effetti finanziari sul Servizio sanitario nazionale. 
              7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro  della
          salute sono trasferite all'Agenzia le unita'  di  personale
          gia' assegnate agli uffici  della  Direzione  generale  dei
          farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, le
          cui  competenze  transitano  alla  medesima   Agenzia.   Il
          personale trasferito non potra' superare il  60  per  cento
          del personale in servizio alla data del 30  settembre  2003
          presso  la  stessa  Direzione  generale.  Detto   personale
          conserva  il  trattamento   giuridico   ed   economico   in
          godimento. A seguito del trasferimento del  personale  sono
          ridotte in maniera corrispondente  le  dotazioni  organiche
          del Ministero della  salute  e  le  relative  risorse  sono
          trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette  dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. Resta  confermata
          la collocazione nel comparto di  contrattazione  collettiva
          attualmente previsto per il personale trasferito  ai  sensi
          del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
          particolari e motivate esigenze, cui non  puo'  far  fronte
          con personale in  servizio,  e  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita' finanziarie, personale tecnico  o  altamente
          qualificato, con contratti a tempo determinato  di  diritto
          privato. L'Agenzia puo' altresi'  avvalersi,  nei  medesimi
          limiti di disponibilita' finanziaria,  e  comunque  per  un
          numero non superiore a 40 unita', ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di  personale
          in  posizione  di  comando  dal  Ministero  della   salute,
          dall'Istituto  superiore  di  sanita',  nonche'  da   altre
          amministrazioni dello Stato, dalle regioni,  dalle  Aziende
          sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca. 
              8. Agli oneri relativi  al  personale,  alle  spese  di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,   nonche'   per   l'attuazione    del    programma    di
          farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),  si
          fa fronte: 
                a) mediante le  risorse  finanziarie  trasferite  dai
          capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,  3006,  3007,  3130,
          3430 e 3431 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della salute; 
                b) mediante le entrate derivanti dalla  maggiorazione
          del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
          della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407   e   successive
          modificazioni; 
                c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
          stipulati con l'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei
          medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
          internazionali    per    prestazioni     di     consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca; 
                c-bis)  mediante  eventuali  introiti  derivanti   da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia. 
                9.  Le  risorse  di  cui  al  comma  8,  lettera  a),
          confluiscono  nel  fondo  stanziato  in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero  della  salute  e  suddiviso  in  tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali. 
              10. Le risorse di cui al comma 8),  lettere  b)  e  c),
          affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. 
              10-bis. Le entrate di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano  per
          il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente  al
          bilancio della stessa. 
              10-ter. Le somme a carico delle officine  farmaceutiche
          di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo  29
          maggio 1991, n. 178, e successive  modificazioni,  spettano
          all'Agenzia ed affluiscono direttamente al  bilancio  della
          stessa. 
              11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma  9  e'
          autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale. 
              11-bis. Con effetto dal 1° gennaio  2005,  con  decreto
          del Ministro della salute  sono  trasferiti  in  proprieta'
          all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
          all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2005,  al   finanziamento
          dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive
          modificazioni. 
              13. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  salute,
          di concerto con il Ministro della funzione pubblica  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   adottate   le
          necessarie norme regolamentari per  l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia, prevedendo  che  l'Agenzia  per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture amministrative e tecnico  scientifiche,  compresa
          quella che assume le  funzioni  tecnico  scientifiche  gia'
          svolte dalla Commissione unica del farmaco e  disciplinando
          i casi di decadenza degli  organi  anche  in  relazione  al
          mantenimento  dell'equilibrio  economico  finanziario   del
          settore dell'assistenza farmaceutica. 
              14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte  le
          funzioni gia' svolte dalla medesima  Commissione  da  parte
          degli organi e delle strutture dell'Agenzia. 
              15. Per quanto non diversamente disposto  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
          8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17. Le Aziende farmaceutiche, entro  il  30  aprile  di
          ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
          dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta  nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
          ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
          schema approvato con decreto del Ministro della salute. 
              18. Entro la medesima data  di  cui  al  comma  17,  le
          Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo  istituito
          presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per  cento  delle
          spese  autocertificate  decurtate  delle   spese   per   il
          personale addetto. 
              19. Le risorse confluite nel fondo di cui al  comma  18
          sono destinate dall'Agenzia: 
                a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
          nazionale per l'impiego, a carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci
          che rappresentano una speranza di  cura,  in  attesa  della
          commercializzazione, per particolari e gravi patologie; 
                b) per il rimanente 50 per cento: 
                  1)  all'istituzione,  nell'ambito   delle   proprie
          strutture, di un Centro di  informazione  indipendente  sul
          farmaco; 
                  2) alla realizzazione, di concerto con le  regioni,
          di  un  programma  di   farmacovigilanza   attiva   tramite
          strutture  individuate  dalle  regioni,  con  finalita'  di
          consulenza e formazione continua  dei  medici  di  medicina
          generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
          con  le  organizzazioni  di   categorie   e   le   societa'
          scientifiche pertinenti e le Universita'; 
                  3) alla  realizzazione  di  ricerche  sull'uso  dei
          farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
          comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
          terapeutico  aggiunto,  nonche'  sui   farmaci   orfani   e
          salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS,  alle
          Universita' ed alle regioni; 
                  4) ad altre attivita' di informazione sui  farmaci,
          di  farmacovigilanza,  di  ricerca,  di  formazione  e   di
          aggiornamento del personale. 
              20. Al fine di garantire una migliore  informazione  al
          paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni  dei
          medicinali devono contenere un foglietto  illustrativo  ben
          leggibile  e   comprensibile,   con   forma   e   contenuto
          autorizzati dall'Agenzia. 
              21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
          3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  541,  le   regioni   provvedono,   con
          provvedimento anche amministrativo, a disciplinare: 
                a)  pubblicita'  presso  i  medici,   gli   operatori
          sanitari e i farmacisti; 
                b) consegna di campioni gratuiti; 
                c) concessione di  prodotti  promozionali  di  valore
          trascurabile; 
                d) definizione delle modalita' con cui gli  operatori
          del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la
          partecipazione  a  iniziative  promosse  o  finanziate   da
          aziende  farmaceutiche   e   da   aziende   fornitrici   di
          dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale. 
              22. Il secondo periodo del comma  5  dell'art.  12  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
          E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
          di libera scelta la partecipazione a convegni  e  congressi
          con  accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su   temi
          pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
          competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
          con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
          in questione e tali dati  devono  essere  accessibili  alle
          regioni e all'Agenzia dei farmaci di cui al comma 2. 
              23.  Nel  comma  6  dell'art.  12  del  citato  decreto
          legislativo n. 541 del 1992, le parole:  «non  comunica  la
          propria  motivata  opposizione»   sono   sostituite   dalle
          seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
          regione dove ha sede l'evento».  Nel  medesimo  comma  sono
          altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
          dal comma 2, non oltre 5  giorni  prima  dalla  data  della
          riunione». 
              24. Nel comma 3 dell'art. 6,  lettera  b),  del  citato
          decreto legislativo n. 541 del 1992, le  parole  da:  «otto
          membri a»  fino  a:  «di  sanita'»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «un  membro  appartenente  al  Ministero   della
          salute, un membro appartenente  all'Istituto  superiore  di
          sanita', due membri designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome». 
              25. La procedura di attribuzione dei crediti  ECM  deve
          prevedere  la  dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di
          interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
          eventi formativi. 
              26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione  con  le
          strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e  con
          le strutture  private  accreditate  e'  incompatibile,  con
          attivita' professionali presso le organizzazioni private di
          cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
          2003, n. 211. 
              27. All'art. 11, comma 1, del  decreto  legislativo  24
          giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) nel  primo  capoverso  le  parole:  «all'autorita'
          competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'Agenzia
          italiana   del   farmaco,   alla   regione    sede    della
          sperimentazione»; 
                b) (omissis). 
              28.  Con  accordo  sancito  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome, sono definiti  gli  ambiti  nazionale  e
          regionali dell'accordo collettivo  per  la  disciplina  dei
          rapporti con le farmacie, in coerenza con  quanto  previsto
          dal presente articolo. 
              29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il conferimento delle sedi  farmaceutiche
          vacanti  o  di  nuova   istituzione   ha   luogo   mediante
          l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
          risultati  idonei,  risultante   da   un   concorso   unico
          regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato  dalla
          regione ogni quattro anni. 
              30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
          dell'Agenzia,  di  cui  al  comma  4,  sono   abrogate   le
          disposizioni  di  cui  all'art.   3,   comma   9-ter,   del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  giugno  2002,  n.  112.  A
          decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
          previste dall'art. 9, commi 2  e  3,  del  decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178. 
              31. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001, n. 405,  sono  soppresse  le  parole:  «tale
          disposizione  non  si  applica  ai  medicinali  coperti  da
          brevetto sul principio attivo». 
              32.  Dal  1°  gennaio  2005,  lo  sconto   dovuto   dai
          farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art.
          1, comma 40, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  come
          modificato dall'art. 52, comma 6, della legge  27  dicembre
          2002, n. 289, si applica  a  tutti  i  farmaci  erogati  in
          regime di Servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per
          l'ossigeno  terapeutico  e  per  i  farmaci,   siano   essi
          specialita'   o   generici,   che   abbiano    un    prezzo
          corrispondente a quello di  rimborso  cosi'  come  definito
          dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre  2001,
          n. 347,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          novembre 2001, n. 405. 
              33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi   dei   prodotti
          rimborsati   dal   Servizio   sanitario   nazionale    sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
          produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
          deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. 
              34. Fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia, le
          funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati  dal
          Ministero della salute  e  i  relativi  provvedimenti  sono
          assunti con decreto del Ministro della salute. 
              35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco  continua
          ad operare nella sua attuale  composizione  e  con  le  sue
          attuali funzioni.».