Art. 17. 
                       (Disposizioni diverse) 
 
    1. Per l'anno finanziario 2010, le spese considerate nelle unita'
previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con   propri   decreti,    variazioni    tra    loro    compensative,
rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle  indicate  nella
Tabella A allegata alla presente legge. 
    2. In relazione all'accertamento dei  residui  di  entrata  e  di
spesa  per  i  quali  non  esistono  nel  bilancio  di  previsione  i
corrispondenti capitoli  nell'ambito  delle  unita'  previsionali  di
base, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
istituire   gli   occorrenti   capitoli   nelle   pertinenti   unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri  decreti
da comunicare alla Corte dei conti. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui,  competenza  e
cassa, dall'unita' previsionale di base  relativa  al  «Fondo  per  i
programmi regionali  di  sviluppo»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario  2010  alle
pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati,  le
quote da attribuire alle regioni a statuto  speciale,  ai  sensi  del
quinto comma dell'articolo  126  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e  di  cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive  modificazioni,  concernente  disciplina   delle   imprese
editrici e provvidenze per l'editoria. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti  su
altre unita' previsionali di base degli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni competenti a favore di apposite  unita'  previsionali
di base destinate all'attuazione  di  interventi  cofinanziati  dalla
Unione europea. 
    6.   In   relazione   ai   provvedimenti   di   riordino    delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  comunicati  alle
Commissioni parlamentari competenti, le  variazioni  di  bilancio  in
termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica  e
la soppressione di unita' previsionali di base. 
    7. Su proposta del Ministro competente, con decreti del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio 2009 e in quello in corso siano stati interessati  dai
processi di ristrutturazione di cui al comma 6, nonche'  previsti  da
altre  normative  vigenti,  possono  essere   effettuate   variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e  di  cassa,  tra
capitoli delle unita' previsionali di base, fatta  eccezione  per  le
autorizzazioni di spesa di  natura  obbligatoria,  per  le  spese  in
annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate
con legge, nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base  dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di  funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con la operativita' delle amministrazioni. 
    8. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   del
personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli  accordi  sindacali  e  dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   195,   e   successive
modificazioni,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. 
    9. Gli stanziamenti iscritti in bilancio  per  l'esercizio  2010,
relativamente ai fondi  destinati  all'incentivazione  del  personale
civile dello Stato, delle  Forze  armate,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco e dei  Corpi  di  polizia,  nonche'  quelli  per  la
corresponsione del trattamento  economico  accessorio  del  personale
dirigenziale,  non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio   sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni   di   bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita'
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite  al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, e successivamente  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
    11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati  di
previsione  delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti   per
l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e ai decreti legislativi  concernenti  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I  della  suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
    12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nelle pertinenti  unita'  previsionali
di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale,  a  norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 
    13. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo  4,  comma
12, del contratto integrativo del contratto collettivo  nazionale  di
lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data
16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 142  del  21  giugno  2001,  concernente  l'assegnazione
temporanea di personale ad  altra  amministrazione  in  posizione  di
comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio  nell'ambito
delle pertinenti unita' previsionali di  base  delle  amministrazioni
interessate, occorrenti per provvedere al pagamento  del  trattamento
economico al personale comandato  a  carico  dell'amministrazione  di
destinazione. 
    14.  Per  l'anno  finanziario  2010,  al  fine  di  agevolare  il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti  e
da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono  essere
effettuate  variazioni  compensative  tra   capitoli   delle   unita'
previsionali appartenenti alla medesima missione di ciascuno stato di
previsione della spesa, fatta  eccezione  per  le  autorizzazioni  di
spesa di  natura  obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita'  e  a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per
le medesime finalita' e per la migliore flessibilita' gestionale  del
bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del
Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti
da inviare alla Corte dei  conti  per  la  registrazione,  variazioni
compensative in termini di cassa, nell'ambito di  ciascun  titolo  di
bilancio, tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo
stato di previsione. 
    15. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2010, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
    16. I Ministri competenti, nell'ambito dei programmi  concernenti
i propri stati di previsione, sono  autorizzati  ad  effettuare,  con
propri decreti da  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  anche  con  evidenze  informatiche,  eventuali   variazioni
compensative per la stessa categoria  economica  tra  i  capitoli  di
spese discrezionali relativi  ai  programmi  medesimi,  allocati  nei
diversi  centri  di  responsabilita'  amministrativa.  Le  variazioni
medesime non devono comportare alterazioni dei saldi di indebitamento
netto e fabbisogno. 
    17. Per l'anno finanziario 2010, le unita' previsionali  di  base
sono individuate nell'allegato alla presente legge. 
 
           Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art.  126  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,   n.   616
          (Attuazione della delega di cui  all'art.  1  della  L.  22
          luglio 1975, n. 382): 
              «Art. 126 (Soppressione e  riduzione  di  capitoli  del
          bilancio  dello  Stato).  -  I  capitoli  dello  stato   di
          previsione della spesa del bilancio dello  Stato  relativi,
          in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle  regioni
          o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per
          gli anni indicati dal presente decreto. 
              Nel caso in cui i capitoli iscritti in  bilancio  siano
          relativi a spese concernenti  solo  in  parte  le  funzioni
          trasferite,  le  somme  corrispondenti  alle  funzioni  che
          residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
          del Ministro per  il  tesoro  in  capitoli  nuovi,  la  cui
          denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. 
              E' vietato conservare o istituire  nel  bilancio  dello
          Stato capitoli con le stesse denominazioni e  finalita'  di
          quelli soppressi, e comunque relativi a  spese  concernenti
          le funzioni trasferite. 
              Le disposizioni contenute  nei  commi  1,  2  e  3  del
          presente articolo sono estese anche ai  capitoli  di  spesa
          relativi in tutto o in parte alle funzioni  trasferite  con
          decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della  legge
          16 maggio 1970, n. 281. 
              Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente  primo
          comma sono compresi quelli relativi a  fondi  destinati  ad
          essere ripartiti fra le regioni per le  finalita'  previste
          dalle leggi che li hanno istituiti,  con  esclusione  delle
          quote di tali fondi da attribuire alle  regioni  a  statuto
          speciale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina  delle
          imprese editrici e provvidenze per l'editoria): 
              «Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche).  -
          Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti   pubblici   non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  su  giornali
          quotidiani e periodici una quota non inferiore al  settanta
          per cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste  in
          bilancio. Tali spese devono  essere  iscritte  in  apposito
          capitolo di bilancio. 
              Per la pubblicita'  delle  amministrazioni  di  cui  al
          comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o periodica. 
              La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  impartisce,
          dandone comunicazione al Garante, le direttive generali  di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione della pubblicita', delle informazioni e  delle
          campagne promozionali avvenga senza discriminazioni  e  con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'. 
              La Presidenza del Consiglio dei Ministri indica criteri
          per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
          e  sulla  loro  applicazione,  nonche'  sui   servizi,   le
          strutture e il loro uso, curando  che  la  ripartizione  di
          detta pubblicita' tenga conto delle testate  che  per  loro
          natura raggiungono le utenze specificamente  interessate  a
          dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del  mondo
          del lavoro. 
              Le amministrazioni  statali,  le  regioni  e  gli  enti
          locali, e gli enti pubblici,  economici  e  non  economici,
          sono tenuti a dare comunicazione,  anche  se  negativa,  al
          garante,  delle  erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel
          corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
          analitico. Sono  esenti  dall'obbligo  della  comunicazione
          negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. 
              Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al  primo
          comma non possono  destinare  finanziamenti  o  contributi,
          sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani  o  periodici
          al di fuori di  quelli  deliberati  a  norma  del  presente
          articolo.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 40 decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.   40   (Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi). - 1. La contrattazione collettiva determina i
          diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al  rapporto
          di lavoro,  nonche'  le  materie  relative  alle  relazioni
          sindacali.   Sono,   in    particolare,    escluse    dalla
          contrattazione    collettiva    le    materie     attinenti
          all'organizzazione  degli   uffici,   quelle   oggetto   di
          partecipazione  sindacale  ai  sensi  dell'art.  9,  quelle
          afferenti alle  prerogative  dirigenziali  ai  sensi  degli
          articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e
          della revoca degli incarichi dirigenziali,  nonche'  quelle
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle  sanzioni
          disciplinari, alla valutazione delle  prestazioni  ai  fini
          della  corresponsione  del  trattamento  accessorio,  della
          mobilita'   e    delle    progressioni    economiche,    la
          contrattazione collettiva  e'  consentita  negli  esclusivi
          limiti previsti dalle norme di legge. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
          un'area  dirigenziale  riguarda  la  dirigenza  del   ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
          di cui all'art. 15  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.  Nell'ambito  dei
          comparti  di  contrattazione  possono   essere   costituite
          apposite    sezioni     contrattuali     per     specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei  vincoli  di  bilancio
          risultanti dagli  strumenti  di  programmazione  annuale  e
          pluriennale di ciascuna amministrazione. La  contrattazione
          collettiva  integrativa  assicura   adeguati   livelli   di
          efficienza   e   produttivita'   dei   servizi    pubblici,
          incentivando l'impegno e la qualita' della  performance  ai
          sensi dell'art.  45,  comma  3.  A  tale  fine  destina  al
          trattamento economico accessorio collegato alla performance
          individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
          complessivo  comunque  denominato.  Essa  si  svolge  sulle
          materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
          collettivi nazionali, tra i soggetti  e  con  le  procedure
          negoziali che questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere
          ambito territoriale e riguardare  piu'  amministrazioni.  I
          contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
          sessioni negoziali in sede decentrata.  Alla  scadenza  del
          termine le parti riassumono  le  rispettive  prerogative  e
          liberta' di iniziativa e decisione. 
              3-ter. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il
          migliore svolgimento della funzione pubblica,  qualora  non
          si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un  contratto
          collettivo integrativo, l'amministrazione interessata  puo'
          provvedere, in via provvisoria, sulle materie  oggetto  del
          mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.  Agli
          atti adottati unilateralmente si applicano le procedure  di
          controllo di compatibilita' economico-finanziaria  previste
          dall'art. 40-bis. 
              3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
          legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
          all'ARAN   una    graduatoria    di    performance    delle
          amministrazioni statali e degli  enti  pubblici  nazionali.
          Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni,  per
          settori, su almeno tre livelli di merito, in  funzione  dei
          risultati  di  performance  ottenuti.   La   contrattazione
          nazionale definisce  le  modalita'  di  ripartizione  delle
          risorse per la  contrattazione  decentrata  tra  i  diversi
          livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva  dei
          relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
          41,  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse   indicate
          all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
          finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
          integrativa. Le regioni, per  quanto  concerne  le  proprie
          amministrazioni,  e  gli  enti  locali  possono   destinare
          risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa  nei
          limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e  nei
          limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
          personale dalle vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel
          rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di  stabilita'
          e di analoghi strumenti del contenimento  della  spesa.  Lo
          stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
          integrativa  e'  correlato   all'effettivo   rispetto   dei
          principi  in  materia   di   misurazione,   valutazione   e
          trasparenza della performance e  in  materia  di  merito  e
          premi applicabili alle regioni e agli enti  locali  secondo
          quanto  previsto  dagli  articoli  16  e  31  del   decreto
          legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni  non  possono
          in ogni caso sottoscrivere  in  sede  decentrata  contratti
          collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e  con  i
          limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o  che
          disciplinano materie  non  espressamente  delegate  a  tale
          livello negoziale ovvero che comportano oneri non  previsti
          negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale  di
          ciascuna  amministrazione.  Nei  casi  di  violazione   dei
          vincoli  e  dei  limiti   di   competenza   imposti   dalla
          contrattazione  nazionale  o  dalle  norme  di  legge,   le
          clausole sono nulle, non possono essere  applicate  e  sono
          sostituite ai sensi degli articoli  1339  e  1419,  secondo
          comma, del codice civile. In caso di accertato  superamento
          di vincoli finanziari da parte delle sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei  conti,  del  Dipartimento  della
          funzione pubblica o del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' fatto altresi' obbligo di  recupero  nell'ambito
          della sessione negoziale successiva.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  trovano  applicazione  a   decorrere   dai
          contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
          in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'art. 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo  12  maggio  1995,   n.   195,   e   successive
          modificazioni (Attuazione dell'art.  2  della  L.  6  marzo
          1992, n. 216, in materia di procedure  per  disciplinare  i
          contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
          di polizia e delle Forze armate): 
              «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato: 
                A) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
          predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione  pubblica
          tiene conto del solo dato associativo; 
                B) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987, n. 183  (Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari): 
              «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15  marzo
          1997, n. 59, e successive modificazioni (Delega al  Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa): 
              «Art. 7. - 1. Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali e modalita' dagli stessi previste, alla  puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'art.  5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, introdotto dall'art. 13, comma  1,  della  presente
          legge, entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di  ciascun
          decreto di attuazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il  parere  del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla  richiesta.  In
          ogni caso, trascorso  inutilmente  il  termine  di  novanta
          giorni,  il  regolamento  e'  adottato  su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri.  In  sede  di  prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'art. 5, entro  trenta  giorni  dalla  data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art.  48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». 
              - Il Capo I della gia' citata  legge  n.  59  del  1997
          comprende gli articoli da 1 a 10. 
              - Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56
          recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale,  a
          norma dell'art. 10 della L. 13  maggio  1999,  n.  133»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62. 
              - Per il testo dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999,
          n. 133 si vedano le note note all'art. 8. 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  70  della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002): 
              «5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti  pubblici
          nazionali, allo scopo  di  favorire  la  conciliazione  tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,  nei  limiti  degli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri   uffici   i
          micro-nidi di cui al comma  4,  quali  strutture  destinate
          alla cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,
          aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
          alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard  minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281.».