Art. 18. 
                       (Bilancio pluriennale) 
 
    1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni,  il  bilancio
pluriennale dello Stato e delle  aziende  autonome  per  il  triennio
2010-2012,  nelle  risultanze  di  cui  alle  tabelle  allegate  alla
presente legge, nonche' agli allegati n. 1  e  n.  2  agli  stati  di
previsione della spesa. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
           Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune
          norme di contabilita' generale dello Stato  in  materia  di
          bilancio): 
              «Art.  4  (Bilancio  pluriennale).  -  1.  Il  bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza dal Ministro del  tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro del bilancio e della programmazione economica,  in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento di programmazione economico-finanziaria, e  copre
          un  periodo  non  inferiore  a  tre   anni.   Il   bilancio
          pluriennale espone separatamente: 
                a) l'andamento delle entrate e delle  spese  in  base
          alla   legislazione   vigente   (bilancio   pluriennale   a
          legislazione vigente); 
                b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle
          spese  tenendo  conto  degli   effetti   degli   interventi
          programmati     nel     documento     di     programmazione
          economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico). 
              2.  Il  bilancio  pluriennale  e'  redatto  per  unita'
          previsionali  di  entrata  e  di  spesa;   nell'ambito   di
          quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
          di conto capitale  verso  i  principali  settori  di  spesa
          decentrata.   Il   bilancio   pluriennale   non    comporta
          autorizzazione a riscuotere le entrate  e  ad  eseguire  le
          spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente. 
              3. Nelle note preliminari che illustrano le  previsioni
          complessive  del  bilancio   pluriennale,   devono   essere
          motivate le eventuali variazioni rispetto  alle  previsioni
          contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le
          variazioni   derivanti    dagli    andamenti    tendenziali
          dell'economia   e   quelle   derivanti   dagli   interventi
          programmatici. 
              4. Il bilancio pluriennale e'  approvato  con  apposito
          articolo del disegno di legge di bilancio. 
              La versione prevista alla lettera a)  del  comma  1  e'
          integrata con gli effetti della  legge  finanziaria  e  dei
          provvedimenti collegati alla manovra  di  finanza  pubblica
          eventualmente gia' approvati.».