Art. 3. 
              (Stato di previsione del Ministero dello 
             sviluppo economico e disposizioni relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2010,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
    2. Gli importi dei versamenti  effettuati  con  imputazione  alle
unita' previsionali  di  base  «restituzione,  rimborsi,  recuperi  e
concorsi vari» (restituzione di finanziamenti) e  «altre  entrate  in
conto capitale» (rimborso di anticipazione e riscossione di  crediti)
dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti
in termini di  competenza  e  di  cassa,  con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  nei  seguenti  fondi  iscritti  nelle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione  del
Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita' e  lo
sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi  alle  imprese;  Fondo
rotativo per le imprese. 
    3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990,  n.
46, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato e allo stato di previsione del Ministero  dello  sviluppo
economico per l'anno finanziario 2010. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   per   l'anno
finanziario 2010 delle somme affluite all'entrata in  relazione  alle
spese da sostenere per l'attuazione  delle  disposizioni  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010  delle
somme affluite all'entrata del  bilancio  dello  Stato  in  relazione
all'articolo 2, comma 3,  della  legge  28  dicembre  1991,  n.  421,
nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 
    6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni  legislative
di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993,n.  513,  recante  interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi  siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui  al
citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. 
    7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
finanziario 2010 nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»,
programma «fondi da assegnare». Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con  propri  decreti,
ai bilanci delle aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le
ripartizioni di cui al presente comma. 
    8. Le somme iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico per  l'anno  finanziario  2010  relative  al
Fondo da  ripartire  per  interventi  per  le  aree  sottoutilizzate,
disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a  ripartire  tra  le
pertinenti  unita'  previsionali  di   base   delle   amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate  nel  conto  dei
residui del predetto Fondo. 
    9. Ferma restando la disposizione  di  cui  all'articolo  36  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive  modificazioni,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in  termini
di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra  le
amministrazioni   interessate   del   fondo   iscritto    nell'unita'
previsionale di base «investimenti» del programma «politiche  per  lo
sviluppo economico  ed  il  miglioramento  istituzionale  delle  aree
sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio
territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni. 
 
           Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge  5  marzo
          1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti): 
              «Art. 8  (Finanziamento  dell'attivita'  di  normazione
          tecnica). -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente dall'Istituto nazionale  per  la  assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita'  di
          ricerca di cui all'art. 3, terzo comma,  del  decreto-legge
          30 giugno 1982,  n.  390,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  12  agosto  1982,  n.   597,   e'   destinato
          all'attivita' di normazione  tecnica,  di  cui  all'art.  7
          della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 
              2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente, e' iscritta a carico del capitolo  3030,  dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  il
          1990  e  a  carico  delle  proiezioni  del   corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.». 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          recante «Codice delle assicurazioni private» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  2  della
          legge  28  dicembre  1991,  n.  421   (Rifinanziamento   di
          interventi in campo economico): 
              «3.  Le  somme  impegnate  per   la   concessione   dei
          contributi alle societa' consortili che realizzano  mercati
          agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28  febbraio
          1986, n. 41, e successive modificazioni, e  non  liquidate,
          sono riassegnate per le  stesse  finalita'  allo  stato  di
          previsione della spesa del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato.». 
              - Si riporta il testo del comma  5  dell'art.  9  della
          legge 9 gennaio 1991, n. 10  (Norme  per  l'attuazione  del
          Piano energetico nazionale  in  materia  di  uso  razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia): 
              «5. I fondi  assegnati  alle  singole  regioni  e  alle
          province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   sono
          improrogabilmente  impegnati  mediante  appositi  atti   di
          concessione dei contributi entro  centoventi  giorni  dalla
          ripartizione dei fondi. I fondi residui,  per  i  quali  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
          hanno fornito  la  documentazione  relativa  agli  atti  di
          impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato con proprio  provvedimento  ad  iniziative
          inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano sulla base  delle  percentuali  di  ripartizione
          gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  9
          ottobre  1993,  n.  410  (Interventi  urgenti  a   sostegno
          dell'occupazione  nelle   aree   di   crisi   siderurgica),
          convertito, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513: 
              «Art. 1. - 1. La  Societa'  di  promozione  industriale
          (SPI), previa autorizzazione del Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare  i  fondi
          destinati alle iniziative rientranti nei programmi  di  cui
          all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile  1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni,  nonche'  i
          fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n.  408,  e  dal
          decreto-legge 28 dicembre 1989,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  ed
          assegnati alla SPI ai  sensi  della  delibera  CIPI  del  3
          agosto  1993,  per  erogare   direttamente   contributi   e
          finanziamenti anche  per  iniziative  nelle  aree  del  sud
          indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989,  n.  120,
          nonche' per  assumere  partecipazioni  di  minoranza  nelle
          iniziative di promozione industriale in tutte  le  aree  di
          intervento, ferma restando la destinazione  dei  fondi  per
          area gia' definita in sede CIPI. A tal fine  nei  programmi
          operativi della SPI, da sottoporre  per  l'approvazione  al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono  essere  indicati,  per  ciascuna   iniziativa,   la
          tipologia ed il livello degli interventi proposti, in  ogni
          caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui  all'art.
          6 del richiamato decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
          nonche' l'entita' degli oneri di  istruttoria  e  controllo
          complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
          finalita', la SPI puo' utilizzare anche  ulteriori  risorse
          che si renderanno disponibili per lo  scopo,  ivi  comprese
          quelle    eventualmente    derivanti    da    revoche     o
          riprogrammazione di interventi di cui alla legge  1°  marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18
          novembre 1923, n. 2440, e successive  modificazioni  (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato): 
              «Art. 36. I residui delle  spese  correnti  non  pagati
          entro il secondo esercizio successivo a quello  in  cui  e'
          stato  iscritto  il  relativo  stanziamento  si   intendono
          perenti agli  effetti  amministrativi;  quelli  concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo  a
          quello in cui e' stato iscritto il  relativo  stanziamento.
          Le somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio  con
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli   degli   esercizi
          successivi. 
              Le somme stanziate per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di  stanziamenti  iscritti   in   forza   di   disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente.  In  tale  caso  il  periodo  di
          conservazione e' protratto di un anno. 
              I residui delle spese in conto capitale,  derivanti  da
          importi che lo Stato abbia assunto obbligo  di  pagare  per
          contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o  di
          forniture eseguiti, non pagati  entro  il  terzo  esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi. Le somme eliminate  possono  riprodursi  in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi. 
              Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982. 
              I conti dei residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del  presente  articolo,  sono  allegati   oltre   che   al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione. 
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2  maggio
          1990, n. 102, e successive modificazioni (Disposizioni  per
          la ricostruzione e la rinascita della  Valtellina  e  delle
          adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia  e  Como,
          nonche'  della   provincia   di   Novara,   colpite   dalle
          eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di  luglio  ed
          agosto 1987): 
              «Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la  difesa
          del suolo e per la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  di  cui
          rispettivamente agli articoli 3  e  5  nonche'  il  riparto
          delle risorse disponibili ai fini della  presente  legge  e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
              2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti  locali
          interessati: 
                a)  individua  e  propone  all'autorita'  di  bacino,
          nell'ambito di interventi urgenti di cui  alla  lettera  c)
          dell'art. 31 della legge 18 maggio  1989,  n.  183,  quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza; 
                b)   formula   proposte   all'autorita'   di   bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3; 
                c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5. 
              3.   Gli   stralci   dello   schema   previsionale    e
          programmatico di cui all'art. 3 e il piano di ricostruzione
          e sviluppo di cui all'art. 5 possono  essere  sottoposti  a
          revisione annuale secondo le procedure  disciplinate  dalla
          normativa  della  regione  Lombardia,  nel   quadro   delle
          medesime disponibilita' finanziarie. La  regione  Lombardia
          e' tenuta a comunicare alla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri l'assetto del piano aggiornato.».