Art. 6. 
           (Stato di previsione del Ministero degli affari 
                   esteri e disposizioni relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2010,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 
    2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno  finanziario
2010, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri (Appendice n. 1). 
    3. In relazione alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per contributi versati da Paesi  esteri  in  applicazione
della direttiva 77/486/CEE del Consiglio,  del  25  luglio  1977,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  provvedere,
con propri decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  alle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione  del
Ministero degli affari esteri per l'anno  finanziario  2010,  perche'
siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. 
    4. In relazione alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi,  nonche'   di   organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2010. 
    5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti nei conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio  1985,  n.  15,  e  successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme  o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in  euro  e'  acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente  iscritto,
sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nelle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione  del
Ministero medesimo per l'anno finanziario 2010,  per  l'effettuazione
di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle
sedi diplomatiche e consolari, degli  istituti  di  cultura  e  delle
scuole italiane all'estero.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e'
altresi'  autorizzato  ad  effettuare,  con  le  medesime  modalita',
operazioni in valuta estera pari alle  disponibilita'  esistenti  nei
conti   correnti   valuta   Tesoro   in   valute   inconvertibili   o
intrasferibili individuate, ai fini delle  presenti  operazioni,  dal
Dipartimento del  tesoro  su  richiesta  della  competente  Direzione
generale del Ministero degli affari esteri. 
    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari  esteri,  variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle unita' previsionali di base «funzionamento» e «interventi»  del
programma «cooperazione allo  sviluppo  e  gestione  sfide  globali»,
nell'ambito della missione «l'Italia in Europa  e  nel  mondo»  dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri,  relativamente
agli stanziamenti per  l'aiuto  pubblico  allo  sviluppo  determinati
nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 9, primo  periodo,  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. 
 
           Note all'art. 6: 
              - La direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25  luglio
          1977, relativa alla formazione  scolastica  dei  figli  dei
          lavoratori   migranti   e'   pubblicata   nella    Gazzetta
          Ufficiale legge n. 199 del 6 agosto 1977. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  6
          febbraio  1985,   n.   15,   e   successive   modificazioni
          (Disciplina  delle  spese  da  effettuarsi  all'estero  dal
          Ministero degli affari esteri): 
              «Art. 5. Presso sedi all'estero,  da  individuarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti  valuta
          Tesoro. 
              A detti conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche',  su
          indicazione del Ministero del tesoro, altre  entrate  dello
          Stato realizzate all'estero. 
              Per la gestione di detti  fondi  vengono  aperti  conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia. 
              Le ricevute dei versamenti  ai  conti  correnti  valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della riscossione che hanno  effettuato  detti  versamenti,
          quietanze  liberatorie  da  allegarsi  a  discarico   delle
          rispettive contabilita'. 
              I conti correnti valuta Tesoro sono  gestiti  sotto  la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in  copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale. 
              A seguito di motivata richiesta  formulata  dalle  sedi
          all'estero   ed   in   attesa    dell'accreditamento    dei
          finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente
          Direzione generale del Ministero degli affari  esteri  puo'
          autorizzare,    previa    comunicazione    al    competente
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri,   le    rappresentanze
          diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare  somme  dai
          rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
          esigenze delle sedi stesse. 
              Ad operazione effettuata viene disposto  il  versamento
          all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
          seguendo le procedure previste dall'art. 6  della  presente
          legge e dai decreto ministeriale 6 agosto 2003 del Ministro
          dell'economia e delle finanze,  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003,  di  attuazione  degli
          articoli 3, 6 e 7 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  2001,  n.  482.
          Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione,  a  cura
          della competente Direzione  generale  del  Ministero  degli
          affari esteri, al Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e  all'Ufficio  centrale  del
          bilancio presso il Ministero degli affari esteri. 
              La Direzione generale del tesoro  -  portafoglio  dello
          Stato,  compatibilmente  con  le   disposizioni   valutarie
          locali,  autorizza  il  trasferimento   in   Italia   delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta  Tesoro  per  il  successivo  versamento  del   loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato.». 
              - Si riporta il testo del comma 9  dell'art.  15  della
          legge 26 febbraio 1987, n. 49, e  successive  modificazioni
          (Nuova disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con  i
          Paesi in via di sviluppo): 
              «9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
          possono  essere  impegnate  nell'esercizio  successivo.  Il
          Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli  affari
          esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli
          di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti  nella
          rubrica dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a),  cui
          affluiscono i mezzi  finanziari  gia'  destinati  al  Fondo
          speciale per la cooperazione allo sviluppo.».