Art. 8. 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                              relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2010,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
    2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di base «entrate derivanti  da  servizi  resi  dalle  Amministrazioni
statali» (vendita beni e servizi resi da Amministrazioni  statali  ed
altre entrate da riassegnare ai competenti stati di previsione) dello
stato di previsione dell'entrata per l'anno  2010  sono  riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le  spese
relative  all'educazione  fisica,  all'attivita'  sportiva   e   alla
costruzione, completamento e adattamento di  infrastrutture  sportive
concernenti il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  alle  unita'
previsionali di base «funzionamento» e «investimenti»  del  programma
«prevenzione dal rischio  e  soccorso  pubblico»,  nell'ambito  della
missione «soccorso civile» dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 2010. 
    3. Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unita' previsionale di
base «funzionamento» del programma  «pianificazione  e  coordinamento
Forze di polizia», nell'ambito  della  missione  «ordine  pubblico  e
sicurezza». 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo  10,
comma  11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e   successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 
    5. In relazione  all'articolo  1,  comma  1328,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il  costo  a  carico  dello
Stato  del  servizio  antincendi   negli   aeroporti,   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  riassegnare,  con
propri decreti, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno
le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione
delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1  della
predetta legge n. 296 del 2006. 
    6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
2010, in conformita' agli stati di previsione annessi  a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
    7. Per gli effetti di cui all'articolo 7  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  sono  considerate  spese
obbligatorie e d'ordine del  bilancio  del  Fondo  edifici  di  culto
quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 
    8. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,  negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo  edifici  di
culto per l'anno finanziario 2010, conseguenti alle  somme  prelevate
dal conto corrente infruttifero di tesoreria  intestato  al  predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti  dall'attuazione  degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
    9. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, a trasferire agli stati  di  previsione  dei  Ministeri
interessati  le  risorse  iscritte  al   capitolo   2313,   istituito
nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi  per  lo
sviluppo  della  coesione  sociale»  della  missione   «immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, e al capitolo 2872, istituito nell'ambito del
programma «pianificazione e coordinamento  Forze  di  polizia»  della
missione  «ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
    10. Le somme iscritte  nell'apposito  fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 35-quinquies,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, relative alla  speciale  indennita'  operativa  per  il
soccorso tecnico urgente, espletato  all'esterno  dal  personale  del
Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  non  utilizzate  al  termine
dell'esercizio sono conservate  nel  conto  dei  residui  per  essere
utilizzate nell'esercizio successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni di bilancio occorrenti per  l'utilizzazione  del  predetto
fondo. 
 
           Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  12
          dicembre  1969,  n.  1001  (Istituzione  nello   stato   di
          previsione della spesa del  Ministero  dell'interno  di  un
          capitolo con un fondo a  disposizione  per  sopperire  alle
          eventuali   deficienze   di   alcuni   capitoli    relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              «Art. 1. Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge  di
          bilancio. 
              I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,   con   la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla
          Corte dei conti. 
              Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del  fondo  e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti riduzioni degli stanziamenti  dei  sotto  indicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso: 
              Capitolo     1446 ..............  L.  400.000.000 
                  »        1452 ..............   »  300.000.000 
                  »        1459 ..............   »  500.000.000 
                  »        1469 ..............   »  300.000.000 
              I  capitoli  a   favore   dei   quali   possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario  1969,
          sono indicati nell'annessa tabella.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  del   decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   e   successive
          modificazioni  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali): 
              «Art. 61 (Riduzione  dei  trasferimenti  erariali  agli
          enti locali). - 1. A decorrere  dall'anno  1999,  il  fondo
          ordinario spettante alle province e' ridotto di un  importo
          pari al gettito complessivo  riscosso  nell'anno  1999  per
          l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma  1  dell'art.
          60,  ridotto  dell'importo  corrispondente   all'incremento
          medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno
          1999,  rispetto  all'anno  1998,  secondo  dati  di   fonte
          ufficiale. La dotazione del predetto fondo e',  per  l'anno
          1999, inizialmente  ridotta,  in  base  ad  una  stima  del
          gettito annuo effettuata, sulla base dei dati  disponibili,
          dal Ministero  delle  finanze,  per  singola  provincia,  e
          comunicata ai Ministeri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e  dell'interno.  Sulla  base  dei
          dati finali, comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  ai
          predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni
          definitive della dotazione del predetto fondo, per  singola
          provincia, e sono introdotte  le  eventuali  variazioni  di
          bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
          la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000,  ad
          operare i conguagli  e  a  determinare  in  via  definitiva
          l'importo annuo del contributo ridotto  spettante  ad  ogni
          provincia a decorrere dal 1999. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  1999  il  fondo  ordinario
          spettante alle province e' altresi' ridotto di  un  importo
          pari al gettito previsto per il predetto anno  per  imposta
          erariale di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  dei
          veicoli al pubblico registro automobilistico  di  cui  alla
          legge 23  dicembre  1977,  n.  952  .  La  riduzione  della
          dotazione del predetto fondo e' operata  con  la  legge  di
          approvazione  del   bilancio   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario  1999  ed  e'  effettuata,  nei  confronti   di
          ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in  base  ai
          dati comunicati dal Ministero delle  finanze  entro  il  30
          giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
          il 1999 tra le singole province in  misura  percentualmente
          corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a  ciascuna  di
          esse imputabile. La riduzione  definitiva  delle  dotazioni
          del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei  dati
          definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta  di  cui  al
          presente comma, comunicati dal Ministero delle  finanze  al
          Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. 
              3.  Le  somme   eventualmente   non   recuperate,   per
          insufficienza dei  contributi  ordinari,  sono  portate  in
          riduzione dei  contributi  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
          singolo  ente  locale  dal   Ministero   dell'interno.   La
          riduzione e' effettuata con  priorita'  sui  contributi  di
          parte corrente. 
              4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti  dei
          tributi previsti dal presente  art.  sono  determinati  con
          riferimento  alle  province   delle   regioni   a   statuto
          ordinario. Per le regioni a statuto speciale le  operazioni
          di riequilibrio di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          1997, n. 244, si applicano solo dopo il  recepimento  delle
          disposizioni dell'art.  60  e  del  presente  articolo  nei
          rispettivi statuti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  13
          maggio   1999,   n.   133,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
          e federalismo fiscale): 
              «Art.  10  (Disposizioni  in  materia  di   federalismo
          fiscale). - 1. Il Governo e'  delegato  ad  emanare,  entro
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
          finanziamento  delle  regioni   a   statuto   ordinario   e
          l'adozione di  meccanismi  perequativi  interregionali,  in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) abolizione dei vigenti  trasferimenti  erariali  a
          favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione  di
          quelli destinati a finanziare interventi nel settore  delle
          calamita'  naturali,  nonche'   di   quelli   a   specifica
          destinazione per i quali sussista  un  rilevante  interesse
          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
          soppressi quelli destinati al finanziamento  del  trasporto
          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422, e della  spesa  sanitaria  corrente;  quest'ultima  e'
          computata  al  netto  delle  somme  vincolate  da   accordi
          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
          attivita'  degli  istituti   di   ricerca   scientifica   e
          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
          speciali di interesse e rilievo nazionale e  internazionale
          per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione  dei
          servizi e alle tecnologie  e  biotecnologie  sanitarie,  in
          misura non inferiore alla  relativa  spesa  storica.  Fermo
          restando quanto previsto dal  comma  2  dell'art.  121  del
          decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   sono
          determinati, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,   i   criteri   per   il   raccordo
          dell'attivita'  degli  istituti  di  ricovero  e   cura   a
          carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
          nonche' le modalita' per il finanziamento  delle  attivita'
          assistenziali; 
                b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera
          a) e di quelli connessi al conferimento  di  funzioni  alle
          regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.  59,
          mediante  un  aumento  dell'aliquota  di  compartecipazione
          dell'addizionale regionale all'IRPEF, con  riduzione  delle
          aliquote erariali in modo  tale  da  mantenere  il  gettito
          complessivo dell'IRPEF  inalterato;  aumento  dell'aliquota
          della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la  quale
          non potra' comunque essere superiore a 450 lire  al  litro;
          istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
          inferiore al 20 per cento del gettito IVA  complessivo.  Le
          assegnazioni    alle    regioni    del    gettito     delle
          compartecipazioni, al netto di quanto  destinato  al  fondo
          perequativo  di  cui  alla  lettera   e),   avvengono   con
          riferimento  a  dati  indicativi  delle   rispettive   basi
          imponibili regionali; 
                c) determinazione delle esatte misure delle  aliquote
          di cui alla lettera b) in modo tale da  assicurare,  tenuto
          conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
          sensi dell'art. 26, comma 2,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446,  la  copertura  complessiva   dei
          trasferimenti aboliti; 
                d) previsione di meccanismi perequativi  in  funzione
          della capacita' fiscale relativa ai  principali  tributi  e
          compartecipazioni  a  tributi   erariali,   nonche'   della
          capacita'  di  recupero   dell'evasione   fiscale   e   dei
          fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di  un  eventuale
          periodo transitorio, non  superiore  ad  un  triennio,  nel
          quale la perequazione  possa  essere  effettuata  anche  in
          funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire  a
          tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
          funzioni e di  erogare  i  servizi  di  loro  competenza  a
          livelli essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il  territorio
          nazionale,   tenendo   conto   delle   capacita'    fiscali
          insufficienti a far  conseguire  tali  condizioni  e  della
          esigenza  di   superare   gli   squilibri   socio-economici
          territoriali; 
                e)  previsione  di  istituire  un  fondo  perequativo
          nazionale  finanziato  attingendo  alla   compartecipazione
          all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
          a questa finalizzazione  anche  quota  parte  dell'aliquota
          della compartecipazione all'accisa  sulla  benzina  di  cui
          alla medesima lettera b); 
                f) revisione del sistema dei  trasferimenti  erariali
          agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
          connesse  all'aumento  dell'autonomia  impositiva  e   alla
          capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
          all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi  su
          quote capitarie definite in relazione alle  caratteristiche
          territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
          situazioni economiche e sociali e puo'  essere  effettuata,
          per  un  periodo  transitorio,  anche   in   funzione   dei
          trasferimenti storici; 
                g)  [previsione  di  un   periodo   transitorio   non
          superiore  al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione   e'
          vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle  prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale,  una  spesa  definita  in
          funzione  della  quota  capitaria   stabilita   dal   piano
          sanitario nazionale; la rimozione del vincolo  e'  comunque
          coordinata con l'attivazione del sistema  di  controllo  di
          cui alla  lettera  i);  gli  eventuali  risparmi  di  spesa
          sanitaria rimangono attribuiti in ogni  caso  alla  regione
          che li ha ottenuti]; 
                h) estensione dei meccanismi di finanziamento di  cui
          alla  lettera  b)  alla  copertura  degli  oneri   per   lo
          svolgimento delle funzioni e dei  compiti  trasferiti  alle
          regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997,  n.
          59, ad esito  del  procedimento  di  identificazione  delle
          risorse di cui all'art. 7 della predetta legge  n.  59  del
          1997, tenuto  conto  dei  criteri  definiti  nelle  lettere
          precedenti, nonche'  dei  criteri  previsti  dall'art.  48,
          comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in  quanto
          applicabile; 
                i) previsione  di  procedure  di  monitoraggio  e  di
          verifica dell'assistenza  sanitaria  erogata,  in  base  ad
          appropriati parametri qualitativi e  quantitativi,  nonche'
          di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
          condizionando al loro rispetto la misura dei  trasferimenti
          perequativi e  delle  compartecipazioni;  razionalizzazione
          della normativa e delle  procedure  vigenti  in  ordine  ai
          fattori generatori della spesa sanitaria,  con  particolare
          riguardo alla spesa  del  personale,  al  fine  di  rendere
          trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
          ciascun livello di governo; 
                l)  previsione  di   una   revisione   organica   del
          trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per  i
          contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
          versati ad enti o casse, al fine di: 
                  1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
          agevolazione in favore dei fondi integrativi  del  Servizio
          sanitario nazionale, come disciplinati  dalle  disposizioni
          attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
                  2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra
          i fondi diversi da quelli di cui al numero 1); 
                  3) garantire l'invarianza complessiva  del  gettito
          ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
                m) coordinamento  della  disciplina  da  emanare  con
          quella attualmente vigente in  materia  per  le  regioni  a
          statuto speciale, salvo i  profili  attribuiti  alle  fonti
          previste dagli statuti di autonomia; 
                n) estensione anche alle regioni  della  possibilita'
          di partecipare alle attivita' di accertamento  dei  tributi
          erariali, in analogia a quanto gia' previsto per  i  comuni
          dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600 ; 
                o) abolizione della compartecipazione  dei  comuni  e
          delle province al gettito dell'IRAP  di  cui  all'art.  27,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, e conseguente  rideterminazione  dei  trasferimenti
          erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
          garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti  e
          la  copertura  degli  oneri  di  cui  all'art.  1-bis   del
          decreto-legge 25 novembre 1996,  n.  599,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.  Ai  fini
          della suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento  alla
          compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998; 
                p)  previa  verifica  della  compatibilita'  con   la
          normativa comunitaria, facolta' per le  regioni  a  statuto
          ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
          benzine, nei  limiti  della  quota  assegnata  alle  stesse
          regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
          in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
          di  misure  di  compartecipazione  regionale  all'eventuale
          aumento del gettito della quota statale  dell'accisa  sulle
          benzine accertato nelle regioni per effetto della  prevista
          riduzione della quota regionale; 
                q) definizione delle modalita' attraverso le quali le
          regioni  e  gli   enti   locali   siano   coinvolti   nella
          predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
          cui al presente comma; 
                r)  previsione,  anche  in  attuazione  delle   norme
          vigenti, di misure idonee  al  conseguimento  dei  seguenti
          principi e obiettivi: 
                  1) le misure organiche e strutturali  corrispondano
          alle  accresciute  esigenze  conseguenti  ai   conferimenti
          operati con i decreti legislativi attuativi della legge  15
          marzo 1997, n. 59; 
                  2) le  regioni  siano  coinvolte  nel  processo  di
          individuazione di  conseguenti  trasferimenti  erariali  da
          sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
          di tributi erariali e  di  predisposizione  della  relativa
          disciplina. 
              2. L'attuazione del comma 1 non deve  comportare  oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci  del
          complesso delle regioni a statuto  ordinario,  deve  essere
          coordinata con gli obiettivi di finanza  pubblica  relativi
          al patto  di  stabilita'  interno  di  cui  alla  legge  23
          dicembre 1998,  n.  448,  e  deve  essere  coerente  con  i
          principi e  i  criteri  direttivi  di  cui  alla  legge  30
          novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento  con
          i predetti obiettivi, principi e  criteri,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi
          attuativi della  citata  legge  n.  419  del  1998,  e  nel
          rispetto delle procedure, dei principi e criteri  direttivi
          stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con  uno  o
          piu'   decreti   legislativi   possono    essere    emanate
          disposizioni correttive e integrative. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi al Parlamento per l'espressione  del  parere
          da   parte   delle   competenti   Commissioni   permanenti,
          successivamente   all'acquisizione   degli   altri   pareri
          previsti,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
          prevista per l'esercizio della delega.  Le  Commissioni  si
          esprimono entro trenta giorni dalla data  di  trasmissione.
          Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi previsti dal presente articolo  e  previo  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative o correttive. 
              4. All'art. 17, comma 6, lettera b), del  decreto-legge
          23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art.
          4, comma 1, lettera b-bis),  del  decreto-legge  2  ottobre
          1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 1995, n. 507, le parole: «ad eccezione dei consumi
          di energia elettrica relativi  ad  imprese  industriali  ed
          alberghiere» sono soppresse. 
              5. All'art. 4 del decreto-legge 30 settembre  1989,  n.
          332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
          1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modifiche: 
                a) (omissis); 
                b) il comma 2 e' abrogato. 
              6.  Al  fine  di  agevolare  il  raggiungimento   degli
          obiettivi di cui al Protocollo sui  cambiamenti  climatici,
          adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997,  l'energia  elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle  imprese  di
          autoproduzione e per  qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi
          diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
          addizionali  erariali  di  cui  al  comma  5.  Agli   oneri
          derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  lire
          26 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2000  e  2001,  si
          provvede, quanto a lire 6  miliardi  mediante  le  maggiori
          entrate derivanti dal comma 5,  e  per  la  parte  restante
          mediante utilizzazione delle risorse  di  cui  all'art.  8,
          comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
              7. L'esercizio di  impianti  da  fonti  rinnovabili  di
          potenza elettrica non superiore a 20  kW,  anche  collegati
          alla rete, non e' soggetto agli obblighi  di  cui  all'art.
          53,  comma  1,  del  testo  unico  approvato  con   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
          sia autoprodotta che ricevuta  in  conto  scambio,  non  e'
          sottoposta   all'imposta   erariale   ed   alle    relative
          addizionali   sull'energia   elettrica.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas stabilisce le  condizioni  per
          lo scambio dell'energia elettrica fornita dal  distributore
          all'esercente dell'impianto. 
              8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26
          ottobre l995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),  le
          parole:  «e  sempreche'  non  cedano  l'energia   elettrica
          prodotta alla rete pubblica» sono soppresse. 
              9. (Omissis). 
              10. Nel comma  7  dell'art.  17  del  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n.  85,  le  parole:  «affluiscono  ad
          appositi  capitoli  dell'entrata  del  bilancio  statale  e
          restano  acquisite  all'erario»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «sono versate direttamente ai comuni». 
              11. I trasferimenti alle  province  sono  decurtati  in
          misura pari al maggior gettito derivante  dall'applicazione
          dell'aliquota  di  18   lire   per   kWh   dell'addizionale
          provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel  caso  in
          cui la capienza dei trasferimenti  fosse  insufficiente  al
          recupero  dell'intero  ammontare   dell'anzidetto   maggior
          gettito, si provvede mediante una riduzione  dell'ammontare
          di  devoluzione  dovuta   dell'imposta   sull'assicurazione
          obbligatoria per la responsabilita' civile derivante  dalla
          circolazione dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti  ai
          comuni sono variati in diminuzione o in aumento  in  misura
          pari  alla  somma   del   maggiore   o   minore   derivante
          dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 2 dell'art. 6 del  decreto-legge  28  novembre
          1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          gennaio 1989, n.  20,  come  sostituito  dal  comma  9  del
          presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
          disposizione di cui al  comma  10  del  presente  articolo,
          diminuita del  mancato  gettito  derivante  dall'abolizione
          dell'addizionale comunale sul consumo di energia  elettrica
          nei luoghi diversi dalle abitazioni. 
              12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli  enti
          locali  interessati  il  diritto  di  verificare,  mediante
          l'accesso  alle  relative  informazioni,  la  procedura  di
          accertamento  e  liquidazione  delle  addizionali  di  loro
          competenza sui consumi di energia elettrica. 
              13. Le operazioni di conferimento d'azienda o  di  rami
          d'azienda poste in essere  in  esecuzione  della  normativa
          nazionale  di  recepimento  della  direttiva  96/92/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  19  dicembre  1996,
          concernente   norme   comuni   per   il   mercato   interno
          dell'energia  elettrica,  e  ogni  altra  operazione  della
          medesima  natura  concernente  il  riassetto  del   settore
          elettrico nazionale prevista  da  tale  normativa,  non  si
          considerano  atti  di  alienazione  ai  fini   dell'imposta
          sull'incremento di valore degli immobili e si applicano  ad
          esse le disposizioni dell'art. 3,  secondo  comma,  secondo
          periodo, e dell'art. 6,  settimo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  643,  e
          successive modificazioni. 
              14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato. 
              15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10  e  11  si
          applicano a partire dal 1° gennaio 2000. 
              16. Fino al 31  dicembre  1999,  all'energia  elettrica
          consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
          ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali: 
                a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire; 
                b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000
          kW: 10,5 lire; 
                c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire. 
              17. L'art. 60 del testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  si  interpreta  nel
          senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
          comma 2, dello stesso testo unico, previste  per  l'imposta
          di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro  non
          applicabilita' alle addizionali  comunali,  provinciali  ed
          erariali all'imposta  di  consumo  sull'energia  elettrica,
          come stabilito dall'art. 6, comma 4, del  decreto-legge  28
          novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 gennaio  1989,  n.  20,  in  tema  di  addizionali
          comunali e provinciali all'imposta di consumo  sull'energia
          elettrica, e dall'art. 4, comma  3,  del  decreto-legge  30
          settembre 1989,  n.  332,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  27  novembre  1989,  n.  384,  in   tema   di
          addizionali erariali all'imposta  di  consumo  sull'energia
          elettrica. 
              18. Al decreto legislativo 15 novembre  1993,  n.  507,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 5 dell'art. 3 sono soppresse  le  parole:
          «e, qualora non modificate entro il  suddetto  termine,  si
          intendano prorogate di anno in anno»; 
                b) al comma 1 dell'art. 37 sono soppresse  le  parole
          da: «, nel limite della variazione percentuale»  fino  alla
          fine del comma.». 
              - Si riporta il testo del comma  5  dell'art.  8  della
          legge 3  maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico): 
              «5. A decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto  le
          disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  4  si  procede  alla
          progressiva riduzione dei trasferimenti  statali  a  favore
          degli enti  locali  in  misura  pari  alle  spese  comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente  a  quello  dell'effettivo   trasferimento   del
          personale; i criteri e le modalita' per  la  determinazione
          degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti  con
          decreto del Ministro dell'interno,  emanato  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, della pubblica istruzione  e  per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.». 
              - Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
          del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale  sui
          diritti d'imbarco sugli  aeromobili,  di  cui  all'art.  2,
          comma  11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,   e
          successive  modificazioni,  e'  incrementata  a   decorrere
          dall'anno  2007  di  50  centesimi  di  euro  a  passeggero
          imbarcato. Un apposito  fondo,  alimentato  dalle  societa'
          aeroportuali in proporzione al traffico generato,  concorre
          al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con  decreti
          del  Ministero  dell'interno,  da  comunicare,  anche   con
          evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, tramite l'Ufficio centrale del  bilancio,  nonche'
          alle competenti Commissioni parlamentari e alla  Corte  dei
          conti, si provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le
          unita' previsionali di base del centro  di  responsabilita'
          «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno.». 
              - Per il testo dell'art. 7 della legge 5  agosto  1978,
          n. 468 si vedano le note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  55  e  69  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222  (Disposizioni  sugli  enti  e
          beni ecclesiastici in Italia e  per  il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi): 
              «Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici
          vacanti e dei fondi di religione di cui all'art.  18  della
          legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il  culto,  del
          Fondo di beneficenza e religione nella  citta'  di  Roma  e
          delle Aziende speciali di  culto,  denominate  Fondo  clero
          veneto -  gestione  clero  curato,  Fondo  clero  veneto  -
          gestione grande cartella, Azienda speciale di  culto  della
          Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto,  e'  riunito
          dal  1°  gennaio,  1987  in   patrimonio   unico   con   la
          denominazione di Fondo edifici di culto. 
              Il Fondo edifici di culto succede in tutti  i  rapporti
          attivi  e  passivi  degli   enti,   aziende   e   patrimoni
          predetti.». 
              «Art. 69. I patrimoni della Basilica di  San  Francesco
          di Paola in  Napoli,  della  cappella  di  San  Pietro  nel
          palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San  Gottardo
          annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti,  con
          i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.». 
              - Si riporta il testo del comma 562 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
          gia' previsti in favore delle vittime della criminalita'  e
          del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
          sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata  la  spesa  annua
          nel limite massimo di 10 milioni di euro  a  decorrere  dal
          2006.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1°
          ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in   materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222: 
              «Art.  34.  Estensione  dei  benefici  riconosciuti  in
          favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
          agosto 2004, n. 206, alle vittime del  dovere  a  causa  di
          azioni  criminose  e  alle   vittime   della   criminalita'
          organizzata,  nonche'   ai   loro   familiari   superstiti.
          Ulteriori  disposizioni  a   favore   delle   vittime   del
          terrorismo. 
              1.  Alle  vittime  del  dovere  ed  ai  loro  familiari
          superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge
          23  dicembre  2005,  n.  266,   ed   alle   vittime   della
          criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge  20
          ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti  sono
          corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e  5,
          della legge 3 agosto 2004, n.  206.  Ai  beneficiari  vanno
          compensate le somme  gia'  percepite.  L'onere  recato  dal
          presente comma e' valutato  in  173  milioni  di  euro  per
          l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per  l'anno  2008  e  3,2
          milioni di euro a decorrere dal 2009. 
              2. Il Ministero dell'interno provvede  al  monitoraggio
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,   informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n.  2),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
          vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi   alle   Camere,
          corredati da apposite relazioni illustrative. 
              2-bis.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti   o   non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri organi dello Stato, colpiti  dalla  eversione  armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente della  Repubblica  concede  la  onorificenza  di
          «vittima del terrorismo» con la consegna  di  una  medaglia
          ricordo in oro. 
              2-ter.  L'onorificenza  di  cui  al  comma   2-bis   e'
          conferita alle vittime del terrorismo ovvero,  in  caso  di
          decesso, ai parenti e affini entro il  secondo  grado,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno. 
              2-quater.  Al   fine   di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso  di
          decesso, i loro parenti e affini entro  il  secondo  grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero  dell'interno,  anche  per   il   tramite   delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
              2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova  o
          ai figli in caso di  decesso  del  titolare.  Nel  caso  la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 
              2-sexies. Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di  bollo  e
          da qualunque altro diritto. 
              2-septies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          definite: 
                a) le caratteristiche della medaglia di cui al  comma
          2-bis; 
                b)  le  condizioni  previste  per   il   conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato con dichiarazione, anche contestuale alla  domanda,
          sottoscritta dall'interessato, con  firma  autenticata  dal
          segretario comunale o da  altro  impiegato  incaricato  dal
          sindaco. 
              3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 1, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo:  «Ai  fini  della  presente  legge,  sono
          ricomprese fra gli atti di terrorismo le  azioni  criminose
          compiute  sul  territorio  nazionale  in  via   ripetitiva,
          rivolte a soggetti  indeterminati  e  poste  in  essere  in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»; 
                b) all'art. 2, comma 1, le parole  da:  «si  applica»
          fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «la    retribuzione    pensionabile    va     rideterminata
          incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»; 
                c) all'art.  3,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente:  «1-bis.  Ai  lavoratori  autonomi  e  ai  liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al trattamento di fine  rapporto,  un'indennita'  calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a dieci volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo
          ovvero libero professionale degli  ultimi  cinque  anni  di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3,  comma  5,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata
          del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed
          erogata in unica soluzione nell'anno  di  decorrenza  della
          pensione». 
              3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3  e'
          la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2  e  3
          della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              3-ter.  L'onere  derivante  dai  commi  3  e  3-bis  e'
          valutato in 2 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  in  0,9
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              3-quater. Gli enti  previdenziali  privati  gestori  di
          forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la  parte
          di propria competenza, al pagamento  dei  benefici  di  cui
          alla legge 3 agosto 2004, n.  206,  in  favore  dei  propri
          iscritti aventi  diritto  ai  suddetti  benefici,  fornendo
          rendicontazione  degli  oneri   finanziari   sostenuti   al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il
          predetto Ministero provvede a rimborsare  gli  enti  citati
          nei limiti di spesa previsti dalla predetta  legge  n.  206
          del 2004.». 
              - Si riporta il testo del comma 106 dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 4, comma 2, le parole: «calcolata in base
          all'ultima retribuzione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «in misura pari all'ultima retribuzione»; 
                b) all'art. 5, comma 3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai   figli   maggiorenni   superstiti,
          ancorche'  non  conviventi  con  la   vittima   alla   data
          dell'evento  terroristico,  e'   altresi'   attribuito,   a
          decorrere dal  26  agosto  2004,  l'assegno  vitalizio  non
          reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998,
          n. 407, e successive modificazioni»; 
                c) all'art. 9, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il
          beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000,  n.
          203»; 
                d) all'art. 15, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
          applicano  anche  agli  eventi  verificatisi  all'estero  a
          decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
          cittadini  italiani  residenti   in   Italia   al   momento
          dell'evento»; 
                e)  all'art.   16,   comma   1,   dopo   le   parole:
          «dall'attuazione della presente  legge»  sono  inserite  le
          seguenti: «, salvo quanto previsto dall'art. 15,  comma  2,
          secondo periodo» 
              - Si riporta il testo del comma 35-quinquies  dell'art.
          17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78  (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «35-quinquies.  Al  fine  di   riconoscere   la   piena
          valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
          dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata  la  spesa  di  15
          milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
          operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente,
          espletato all'esterno, di cui all' art. 4, comma 3-bis, del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».