Art. 11


         Regione, province, societa' provinciali e consorzi

  1.  Ai  Presidenti  delle  province  della regione Campania, dal 1°
gennaio  2010  sino  al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga
agli   articoli   42,   48   e   50   del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del
servizio  di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per
ambiti  territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti
delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
  2.  Sulla  base  delle  previsioni  di cui alla legge della regione
Campania  28  marzo  2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto
conto   delle   indicazioni   di   carattere  generale  di  cui  alla
determinazione  del  Sottosegretario  di  Stato  adottata  in data 20
ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per
evitare  soluzioni  di  continuita' rispetto agli atti compiuti nella
fase  emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche
per  il  tramite  delle  societa'  provinciali, che, in fase di prima
attuazione,   possono   essere   amministrate   anche   da  personale
appartenente  alle  pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei
contratti  in  corso con soggetti privati che attualmente svolgono in
tutto  o  in  parte  le  attivita'  di  raccolta,  di  trasporto,  di
trattamento,  di  smaltimento  ovvero  di  recupero  dei  rifiuti. In
alternativa,  possono  affidare  il servizio in via di somma urgenza,
nonche'  prorogare  i  contratti  in cui sono subentrati per una sola
volta  e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del
3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
  3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza
delle   amministrazioni  territoriali,  trovano  integrale  copertura
economica  nell'imposizione  dei relativi oneri a carico dell'utenza.
Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Societa' provinciali
di  cui  alla  legge  della  regione  Campania  28  marzo 2007, n. 4,
agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per
lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani (TARSU) e della tariffa
integrata  ambientale  (TIA).  Le  dette  Societa'  attivano adeguate
azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del
ciclo  dei  rifiuti  ed  a  tale fine i comuni della regione Campania
trasmettono  alle  province,  per l'eventuale successivo inoltro alle
societa'  provinciali,  nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
  a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
  b)   i   dati  afferenti  alla  raccolta  dei  rifiuti  nell'ambito
territoriale di competenza;
  c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della
popolazione,   riportante,  in  particolare,  le  informazioni  sulla
residenza  e  sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti.
Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a
cura dei medesimi comuni.
  4.  Le  province,  anche per il tramite delle societa' provinciali,
accedono  alle  informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi
del   decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n. 248, relative ai
contratti  di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
ed ai contratti di locazione.
  5.  In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il
Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione
dei  comuni  inadempienti,  anche  attraverso  la  nomina di apposito
Commissario  ad  acta  e  contestualmente  attiva le procedure di cui
all'articolo  142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche
in  caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  6.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo, fermo quanto
disposto  dall'articolo  6-bis,  comma 1, del decreto-legge n. 90 del
2008,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e'
trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, la
proprieta'  degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo
dei  rifiuti,  all'uopo  individuati  dalla  Unita'  operativa di cui
all'articolo 4.
  7.  La  gestione  dei  siti  per i quali e' pendente contenzioso in
ordine  alla  relativa  titolarita',  e' assegnata alle province fino
all'esito  dello  stesso  contenzioso.  Le  province  attendono  alla
gestione  dei  siti  anche  mediante le Societa' provinciali ed a tal
fine   sono   assegnate   alle   province  medesime,  all'atto  della
costituzione  delle  societa'  provinciali, risorse finanziarie nella
misura  complessiva  massima mensile di un milione di euro fino al 30
settembre   2010,   a  carico  delle  contabilita'  speciali  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  da rendicontarsi mensilmente alla Unita'
stralcio  di  cui  all'articolo  3.  Sono  fatte  salve  le azioni di
ripetizione   nei   confronti   del  soggetto  riconosciuto  titolare
all'esito del predetto contenzioso.
  8.  Il  personale  operante  presso  gli  impianti  di  selezione e
trattamento  dei  rifiuti  di  Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia,
Casalduni  e  Pianodardine  di  cui  all'articolo  6  del  richiamato
decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni
tecnico-amministrative   funzionali   all'esercizio   degli  impianti
stessi,  e'  trasferito,  previa  assunzione  con  contratto  a tempo
indeterminato,    alle   competenti   societa'   provinciali,   senza
instaurazione  di  rapporti  di  pubblico  impiego con tali societa'.
Nelle  more  del  trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse
alla  scopo finalizzate, tale personale e' assegnato, con contratto a
tempo determinato, alle province.
  9.  Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni
di  cui  al  presente  articolo, e' assegnata in via straordinaria, a
favore  delle  province, per la successiva assegnazione alle societa'
provinciali,  una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente
nell'ambito  territoriale provinciale di competenza, nel limite delle
disponibilita'  delle  contabilita'  speciali  di cui all'articolo 2,
comma 2.
  10.  Al  fine  di assicurare alla societa' provinciale l'occorrente
dotazione  finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente
decreto, il Presidente della provincia e' autorizzato con i poteri di
cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma
9  a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  gli  impegni  assunti  fino alla
concorrenza  del  predetto  importo,  con  vincolo di destinazione al
patrimonio della societa' provinciale.
  11.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  volte  ad
assicurare   la   dotazione   finanziaria  occorrente  alle  societa'
provinciali,  si  applicano anche in favore del commissario regionale
eventualmente  nominato  ai  sensi  della  citata legge della regione
Campania  n.  4  del  2007,  e  successive  modificazioni, in caso di
inerzia dell'amministrazione provinciale.