Art. 9


           Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

  1.  Al  fine  di  mantenere  specifiche  ed  adeguate condizioni di
sicurezza  degli  impianti  di selezione e trattamento dei rifiuti di
cui  all'articolo  6  del  decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione
allo  stato  attuale  degli  impianti  stessi,  fino al termine delle
attivita'  di  manutenzione  e,  comunque,  non oltre il 30 settembre
2010,  e'  assicurata  la  prosecuzione  di  attivita' sostitutive di
presidio  antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  anche  attraverso  servizi di vigilanza dinamica
antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente
comma, si provvede nel limite delle disponibilita' delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
  2.    Nelle    more    della    realizzazione    dell'impianto   di
termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del
2008,  l'ASIA  S.p.a.  del  comune  di  Napoli assicura la necessaria
funzionalita'  dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di
gestione  dei  rifiuti  nel  territorio  della provincia di Napoli e,
all'uopo,  subentra  nella  gestione  degli  impianti  di selezione e
trattamento  dei  rifiuti  ubicati  in  Giugliano  e  Tufino  di  cui
all'articolo  6  del  citato  decreto.  Presso  i  detti  impianti la
societa'  ASIA  provvede,  prioritariamente,  al  conferimento  e  al
trattamento  dei rifiuti prodotti nella citta' di Napoli, assicurando
l'integrazione  con  il  ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di
Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale gia'
in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.