(Regolamento-art. 1)
 
                             REGOLAMENTO 
 
        per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza. 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  personale  dell'Amministrazione  di   pubblica   sicurezza   si
distingue in due categorie: 
 
      a) ufficiali di pubblica sicurezza; 
 
      b) impiegati d'ordine. 
 
  Appartengono alla prima gli ispettori generali, i questori, i  vice
questori, i commissari, i vice commissari ed i delegati. 
 
  Appartengono alla seconda gli archivisti e gli ufficiali d'ordine.