REGOLAMENTO per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza. Art. 1. Il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza si distingue in due categorie: a) ufficiali di pubblica sicurezza; b) impiegati d'ordine. Appartengono alla prima gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari ed i delegati. Appartengono alla seconda gli archivisti e gli ufficiali d'ordine.