Art. 14. Per gli esami di ammissione ai posti di vice commissario o di delegato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza sara' nominata, di volta in volta, una Commissione composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, e da due membri, aventi grado di direttore capo di divisione, o ispettore generale amministrativo, o di pubblica sicurezza. Per gli esami di ammissione ai posti di applicato la Commissione sara' composta da un direttore capo di divisione, che la presiede, da un capo sezione e da un archivista capo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. Un funzionario amministrativo, addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza, espletera' le funzioni di segretario.