(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  Per gli esami di ammissione ai  posti  di  vice  commissario  o  di
delegato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza  sara'  nominata,
di volta in volta, una Commissione  composta  da  un  consigliere  di
Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei  conti,  da
un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di  Roma,
e da due membri, aventi grado  di  direttore  capo  di  divisione,  o
ispettore generale amministrativo, o di pubblica sicurezza. 
 
  Per gli esami di ammissione ai posti di  applicato  la  Commissione
sara' composta da un direttore capo di divisione, che la presiede, da
un capo sezione e  da  un  archivista  capo  dell'Amministrazione  di
pubblica sicurezza. 
 
  Un funzionario  amministrativo,  addetto  alla  Direzione  generale
della pubblica sicurezza, espletera' le funzioni di segretario.