(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Le prove d'esame avranno luogo in Roma. 
 
  Potra' il Ministero stabilire che le  prove  scritte  abbiano  pure
luogo in altri capoluoghi di Provincia. 
 
  In questo caso si costituiranno nelle singole  sedi  di  esame  dei
Comitati di vigilanza  presieduti  da  un  membro  della  Commissione
esaminatrice e composti da un  consigliere  di  prefettura  e  da  un
commissario di pubblica sicurezza, designati dal prefetto. 
 
  Negli  esami  di  ammissione  ai   posti   di   applicato,   invece
dell'archivista  capo,  assumera'  la  presidenza  del  Comitato   di
vigilanza il consigliere di prefettura 
 
  Qualora si riconosca l'opportunita' di stabilire  diverse  sedi  di
esame 
 
  eccedenti nel complesso il  numero  dei  membri  della  Commissione
esaminatrice, il Ministero deleghera'  a  presiedere  i  Comitati  di
vigilanza anche dei funzionari estranei alla predetta Commissione, ma
aventi grado non inferiore a capo sezione. 
 
  Un delegato di pubblica sicurezza, scelto dal  prefetto,  avra'  le
funzioni di segretario.