Art. 17. Se le prove scritte si debbono fare in Roma soltanto, la Commissione esaminatrice riunita determina in ciascun giorno su quale delle materie indicate nel programma debba cadere l'esperimento e formula il tema. Se le prove scritte debbono farsi in sedi diverse, la Commissione esaminatrice riunita determina l'ordine in cui debbono tenersi le prove e formula i temi; ogni tema sara' redatto in tanti esemplari quante sono le sedi di esame e ciascun esemplare, chiuso in piego suggellato, sara' consegnato direttamente, o trasmesso per mezzo dei prefetti, al presidente del Comitato di vigilanza di ciascuna sede. Non piu' tardi delle 10 antimeridiane di ciascun giorno, il presidente della Commissione esaminatrice, o il presidente dei singoli Comitati di vigilanza, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra loro e da' lettura del tema. Quando l'esame si faccia in piu' sedi, il presidente dovra' aprire la busta contenente il tema, senza romperne i suggelli e dopo averne fatto constatare l'integrita'.