(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Se  le  prove  scritte  si  debbono  fare  in  Roma  soltanto,   la
Commissione esaminatrice riunita determina in ciascun giorno su quale
delle materie indicate nel programma  debba  cadere  l'esperimento  e
formula il tema. 
 
  Se le prove scritte debbono farsi in sedi diverse,  la  Commissione
esaminatrice riunita determina l'ordine in  cui  debbono  tenersi  le
prove e formula i temi; ogni tema sara' redatto  in  tanti  esemplari
quante sono le sedi di esame e ciascun  esemplare,  chiuso  in  piego
suggellato, sara' consegnato direttamente, o trasmesso per mezzo  dei
prefetti, al presidente del Comitato di vigilanza di ciascuna sede. 
 
  Non piu'  tardi  delle  10  antimeridiane  di  ciascun  giorno,  il
presidente  della  Commissione  esaminatrice,  o  il  presidente  dei
singoli Comitati di vigilanza, fa procedere all'appello nominale  dei
concorrenti, fa  collocare  i  candidati  in  modo  che  non  possano
comunicare fra loro e da' lettura del tema. 
 
  Quando l'esame si faccia in piu' sedi, il presidente dovra'  aprire
la busta contenente il tema, senza romperne i suggelli e dopo  averne
fatto constatare l'integrita'.