Art. 18. Ogni membro della Commissione, di cui all'art. 14, dispone di dieci punti per ciascuna prova. Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno avere riportato nel complesso delle prove scritte i sette decimi dei punti e non meno di sei decimi in ognuna delle singole prove. Nella prova orale i concorrenti dovranno riportare sette decimi sul numero complessivo dei punti di cui dispongono i singoli componenti le Commissioni. Al complesso dei punti ottenuti da ciascun candidato che abbia raggiunta la media indicata nel capoverso precedente, la Commissione aggiungera' cinque punti di merito per ogni lingua estera, oltre quella dichiarata obbligatoria nel programma per l'esame di concorso, che il candidato dimostri di conoscere in modo da poterla parlare o scrivere correttamente. Ai candidati, che avranno raggiunto la media suaccennata e che sostengano lodevolmente l'esame di telegrafia, o stenografia, o fotografia, sara' dalla Commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie. Gli espiranti al posto di applicato di pubblica sicurezza, sempre quando abbiano raggiunta la predetta media, potranno conseguire altri tre punti, se diano prova di saper correttamente adoperare la macchina da scrivere. Per le prove non obbligatorie, di cui e' cenno nel presente articolo, saranno aggregati alle Commissioni, ove quest'ultime lo ritengano necessario, dei membri aggiunti, i quali pero' non faranno parte delle Commissioni per le altre materie.