(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Ogni membro della Commissione, di cui all'art. 14, dispone di dieci
punti per ciascuna prova. 
 
  Per essere ammessi alla prova orale i  concorrenti  dovranno  avere
riportato nel complesso delle prove scritte i sette decimi dei  punti
e non meno di sei decimi in ognuna delle singole prove. 
 
  Nella prova orale i concorrenti dovranno riportare sette decimi sul
numero complessivo dei punti di cui dispongono i  singoli  componenti
le Commissioni. 
 
  Al complesso dei punti ottenuti  da  ciascun  candidato  che  abbia
raggiunta la media indicata nel capoverso precedente, la  Commissione
aggiungera' cinque punti di merito  per  ogni  lingua  estera,  oltre
quella dichiarata obbligatoria nel programma per l'esame di concorso,
che il candidato dimostri di conoscere in modo da poterla  parlare  o
scrivere correttamente. 
 
  Ai candidati, che avranno raggiunto  la  media  suaccennata  e  che
sostengano lodevolmente  l'esame  di  telegrafia,  o  stenografia,  o
fotografia, sara' dalla  Commissione  aggiunto  un  altro  punto  per
ciascuna di queste materie. 
 
  Gli espiranti al posto di applicato di pubblica  sicurezza,  sempre
quando abbiano raggiunta la predetta media, potranno conseguire altri
tre punti,  se  diano  prova  di  saper  correttamente  adoperare  la
macchina da scrivere. 
 
  Per le prove  non  obbligatorie,  di  cui  e'  cenno  nel  presente
articolo, saranno aggregati alle  Commissioni,  ove  quest'ultime  lo
ritengano necessario, dei membri aggiunti, i quali pero' non  faranno
parte delle Commissioni per le altre materie.