(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  I posti  di  applicato  di  terza  classe  nell'Amministrazione  di
pubblica sicurezza,  non  riservati  per  legge  ai  sotto  ufficiali
dell'esercito o dell'armata, si conferiscono: 
 
      a) per un terzo alle guardie di citta' che abbiano prestato tre
anni di lodevole servizio alla data del decreto che indica l'esame; 
 
      b) per due terzi agli altri aspiranti.