Art. 19. I posti di applicato di terza classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, non riservati per legge ai sotto ufficiali dell'esercito o dell'armata, si conferiscono: a) per un terzo alle guardie di citta' che abbiano prestato tre anni di lodevole servizio alla data del decreto che indica l'esame; b) per due terzi agli altri aspiranti.