(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Gli ispettori generali dipendono esclusivamente dal Ministero. 
 
  Tutti gli altri ufficiali ed impiegati  dell'Amministrazione  della
pubblica   sicurezza   sono   alla   dipendenza   del   Ministero   e
subordinatamente dei prefetti e sottoprefetti o questori.