(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Qualora gli aspiranti estranei all'Amministrazione non  riuscissiro
a guadagnare tutti i posti a loro assegnati nel  decreto  che  indice
l'esame, i rimanenti posti saranno occupati dalle guardie  di  citta'
che abbiano raggiunto i punti necessari per conseguire la idoneita'. 
 
  Analogamente   si   procedera'   a   vantaggio    degli    estranei
all'Amministrazione, se le guardie di citta' vincitrici del  concorso
non saranno  sufficienti  a  coprire  il  numero  dei  posti  a  loro
riservati nel decreto che indice l'esame.