Art. 20. Qualora gli aspiranti estranei all'Amministrazione non riuscissiro a guadagnare tutti i posti a loro assegnati nel decreto che indice l'esame, i rimanenti posti saranno occupati dalle guardie di citta' che abbiano raggiunto i punti necessari per conseguire la idoneita'. Analogamente si procedera' a vantaggio degli estranei all'Amministrazione, se le guardie di citta' vincitrici del concorso non saranno sufficienti a coprire il numero dei posti a loro riservati nel decreto che indice l'esame.