(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  L'alunnato e' di regola gratuito, ma il Ministero potra'  accordare
una indennita' mensile che sara'  di  L.  100  per  gli  alunni  vice
commissari o delegati, di L. 75 per gli alunni applicati. 
 
  Tale indennita'  potra'  essere  concessa  soltanto  a  coloro  che
fossero destinati a  prestar  servizio  in  residenza  diversa  dalla
propria o da quella della loro famiglia. 
 
  La  relativa  spesa  sara'  prelevata   sulle   economie   che   si
verificheranno nel bilancio del Ministero dell'interno  sul  capitolo
stipendi al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.