Art. 22. L'alunnato e' di regola gratuito, ma il Ministero potra' accordare una indennita' mensile che sara' di L. 100 per gli alunni vice commissari o delegati, di L. 75 per gli alunni applicati. Tale indennita' potra' essere concessa soltanto a coloro che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla propria o da quella della loro famiglia. La relativa spesa sara' prelevata sulle economie che si verificheranno nel bilancio del Ministero dell'interno sul capitolo stipendi al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.