Art. 24. Al termine del corso di polizia scientifica, gli alunni dovranno sostenere un esame teorico pratico sulle materie contenute nel programma, annesso al presente regolamento (Allegato A). Per conseguire l'idoneita', in detto esame occorre avere riportato i sette decimi dei punti complessivi o non meno di sei decimi in ciascuna materia.