Art. 25. Coloro i quali non avranno ottenuta l'idoneita' continueranno lo alunnato presso gli uffici di pubblica sicurezza, ma non potranno conseguire la nomina effettiva se non avranno ottenuta la detta idoneita' in un secondo esame, al quale verranno chiamati quando il Ministero lo reputera' opportuno. Tale secondo esame dovra' pero' effettuarsi sempre prima che si proceda alla nomina a delegato o a vice commissario degli alunni entrati in carriera per effetto del medesimo concorso.