(Regolamento-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  Coloro i quali non avranno ottenuta  l'idoneita'  continueranno  lo
alunnato presso gli uffici di pubblica  sicurezza,  ma  non  potranno
conseguire la nomina effettiva  se  non  avranno  ottenuta  la  detta
idoneita' in un secondo esame, al quale verranno chiamati  quando  il
Ministero lo reputera' opportuno. 
 
  Tale secondo esame dovra' pero' effettuarsi  sempre  prima  che  si
proceda alla nomina a delegato o  a  vice  commissario  degli  alunni
entrati in carriera per effetto del medesimo concorso.