Art. 29. Gli alunni applicati faranno il loro tirocinio presso gli uffici di pubblica sicurezza per un periodo non inferiore a sei mesi. Non conseguiranno la nomina ad applicato di terza classe coloro che dal Consiglio di amministrazione e disciplina non saranno riconosciuti idonei per difetto di diligenza, di attitudine o per cattiva condotta. In tal caso l'esperimento sara' prorogato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, trascorso il quale, coloro che non abbiano ottenuto la suddetta dichiarazione di idoneita', saranno definitivamente licenziati.