Art. 34. Le promozioni a' grado di commissario di quarta classe si conferiscono: a) in ragione di un quinto dei posti che si rendono vacanti per titolo di merito distinto, in seguilo ad esame di concorso; b) in ragione di quattro quinti dei posti medesimi per titolo di anzianita', in seguito ad esame di idoneita'. Il ministro determinera' il numero dei posti da mettersi a concorso che non puo' superare quello di un quinto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente all'anno del concorso.