(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  Le  promozioni  a'  grado  di  commissario  di  quarta  classe   si
conferiscono: 
 
      a) in ragione di un quinto dei posti che si rendono vacanti per
titolo di merito distinto, in seguilo ad esame di concorso; 
 
      b) in ragione di quattro quinti dei posti medesimi  per  titolo
di anzianita', in seguito ad esame di idoneita'. 
 
  Il ministro determinera' il numero dei posti da mettersi a concorso
che non puo' superare quello di un quinto dei  posti  che  si  resero
vacanti nel biennio precedente all'anno del concorso.