(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  Nell'esame di merito distinto le prove scritte sono cinque teoriche
ed una pratica. 
 
  Per essere ammessi alla prova orale  i  concorrenti  debbono  avere
riportati otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte,  e
non meno di sette decimi in ciascuna di esse. 
 
  Nella prova orale devono ottenere almeno  otto  decimi  sul  numero
complessivo dei punti. 
 
  Per ogni lingua estera, che il concorrente dimostri di conoscere in
modo da poterla parlare  e  scrivere  correttamente,  la  Commissione
aggiunge cinque punti alla  somma  complessiva  di  quelli  riportati
negli esami. 
 
  Il giudizio sulla capacita'  a  parlare  la  lingua  estera  e  sul
componimento scritto per ciascuna  delle  lingue,  sara'  dato  dalla
Commissione col concorso di un professore della materia. 
 
  Sono ammessi alla prova orale, per gli  effetti  dell'art.  16  del
regolamento generale, per l'esecuzione del testo  unico  delle  leggi
sullo Stato degli impiegati, 24 novembre 1908, n. 756, i  concorrenti
che abbiano riportato almeno sette decimi  dei  punti  nel  complesso
delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.