Art. 37. Nell'esame di merito distinto le prove scritte sono cinque teoriche ed una pratica. Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti debbono avere riportati otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale devono ottenere almeno otto decimi sul numero complessivo dei punti. Per ogni lingua estera, che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, la Commissione aggiunge cinque punti alla somma complessiva di quelli riportati negli esami. Il giudizio sulla capacita' a parlare la lingua estera e sul componimento scritto per ciascuna delle lingue, sara' dato dalla Commissione col concorso di un professore della materia. Sono ammessi alla prova orale, per gli effetti dell'art. 16 del regolamento generale, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati, 24 novembre 1908, n. 756, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.