Art. 38. Nell'esame di idoneita' le prove sono tre, due teoriche ed una pratica. Sono ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportati sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno sette decimi sul numero complessivo dei punti.