(Regolamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  Nell'esame di idoneita' le prove sono  tre,  due  teoriche  ed  una
pratica. 
 
  Sono ammessi alla prova orale coloro che  abbiano  riportati  sette
decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di  sei
decimi in ciascuna di esse. 
 
  Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno sette decimi
sul numero complessivo dei punti.