Art. 41. I funzionari ed impiegati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che non risiedano a Roma, e che partecipino ai suddetti esami, avranno diritto all'indennita' di missione, a norma del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno precedente a quello in cui furono invitati a trovarsi in Roma, fino al giorno successivo a quello in cui avranno dato gli esami. Perderanno pero' il diritto a tale indennita' coloro che saranno esclusi dagli esami, a mente dell'art. 5 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili, e coloro che, avendo preso parte a qualunque delle prove, non si presenteranno alle prove successive senza giustificato motivo.