(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  I  funzionari  ed  impiegati  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza che non risiedano a Roma, e  che  partecipino  ai  suddetti
esami, avranno diritto all'indennita' di missione,  a  norma  del  R.
decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno precedente a quello  in
cui furono invitati a trovarsi in Roma, fino al giorno  successivo  a
quello in cui avranno dato gli esami. 
 
  Perderanno pero' il diritto a tale indennita'  coloro  che  saranno
esclusi dagli esami, a mente dell'art. 5 del regolamento generale per
l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo Stato degli  impiegati
civili, e coloro che, avendo preso parte a qualunque delle prove, non
si presenteranno alle prove successive senza giustificato motivo.