(Regolamento-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
  Le promozioni di classe, escluse quelle degli ispettori generali  e
questori, le quali si  conseguono  per  titolo  di  anzianita',  sono
conferite, salvo il disposto degli articoli 46 e 47, o per  merito  o
per anzianita' nelle seguenti proporzioni: 
 
      1° per i commissari: in ragione di tre quarti per merito  e  di
un quarto per anzianita'; 
 
      2° pei vice commissari e pei delegati: in ragione di due  terzi
per merito e di un terzo per anzianita'; 
 
      3° per gli archivisti: in ragione di due terzi per merito e  di
un terzo per anzianita'; 
 
      4° per gli applicati: in ragione di un terzo per  merito  e  di
due terzi per anzianita'.