Art. 42. Le promozioni di classe, escluse quelle degli ispettori generali e questori, le quali si conseguono per titolo di anzianita', sono conferite, salvo il disposto degli articoli 46 e 47, o per merito o per anzianita' nelle seguenti proporzioni: 1° per i commissari: in ragione di tre quarti per merito e di un quarto per anzianita'; 2° pei vice commissari e pei delegati: in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianita'; 3° per gli archivisti: in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianita'; 4° per gli applicati: in ragione di un terzo per merito e di due terzi per anzianita'.