(Regolamento-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
  Non ostante il risultato degli esami il ministro,  con  decreto  da
registrarsi alla Corte dei conti, puo',  in  seguito  al  parere  del
Consiglio di amministrazione e disciplina del personale, ritardare la
promozione di grado agli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza
che nel frattempo fossero stati  colpiti  da  punizione  disciplinare
superiore alla sospensione dallo stipendio. 
 
  Nel decreto sara' determinato il periodo  di  tempo  pel  quale  la
promozione dovra' essere ritardata. 
 
  Il provvedimento del ministro e' definitivo.