Art. 43. Non ostante il risultato degli esami il ministro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, puo', in seguito al parere del Consiglio di amministrazione e disciplina del personale, ritardare la promozione di grado agli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza che nel frattempo fossero stati colpiti da punizione disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio. Nel decreto sara' determinato il periodo di tempo pel quale la promozione dovra' essere ritardata. Il provvedimento del ministro e' definitivo.