(Regolamento-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
  I reclami degli ufficiali ed impiegati preteriti  nelle  promozioni
di classe, tanto per titolo di merito, quanto per titolo di  semplice
anzianita', dovranno essere presentati entro il termine di 60  giorni
dalla pubblicazione del decreto con  cui  siano  stati  promossi  gli
ufficiali od impiegati che li seguono nel ruolo, e saranno sottoposti
al Consiglio d'amministrazione e disciplina con le nuove informazioni
che dovranno essere assunte. 
 
  Il Consiglio  esaminera'  se  il  reclamo  debba  essere  respinto,
ovvero, se il ricorrente abbia acquistato titoli  per  la  promozione
nell'intervallo corso dalla precedente deliberazione, ovvero, infine,
se la precedente sua deliberazione debba essere modificata, nel quale
caso  l'anzianita'  del  ricorrente  sara'  quella  che  gli  sarebbe
spettata se avesse ottenuta la promozione quando fu preterito. 
 
  Il provvedimento del ministro e' definitivo.