Art. 46. Ogni ufficiale di pubblica sicurezza, eccetto gli ispettori generali, i questori, i vice questori ed i commissari di 1ยช classe, il quale siasi esposto ed abbia effettivamente corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico, o per salvare la vita di cittadini, potra' ottenere una promozione straordinaria alla classe o al grado immediatamente superiore, purche' abbia tutti gli altri requisiti di capacita', istruzione, condotta ed attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso. Tali requisiti e meriti d'entita' eccezionale, precisa, e ben determinata, dovanno essere riconosciuti da apposita Commissione provinciale, che sara' convocata ogniqualvolta il prefetto ne avra' riconosciuta la opportunita'. Essa sara' presieduta dal prefetto e composta dal presidente del tribunale civile e penale, dal procuratore del Re, dal giudice istruttore presso lo stesso tribunale e dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza. Sulla deliberazione della Commissione provinciale dovra' essere inteso il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina. Le deliberazioni della Commissione provinciale ed il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina saranno motivate. Le proposte saranno sottoposte al ministro e le sue decisioni sono definitive.