(Regolamento-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
  Ogni  ufficiale  di  pubblica  sicurezza,  eccetto  gli   ispettori
generali, i questori, i vice questori ed i commissari di  1ยช  classe,
il quale siasi esposto ed abbia effettivamente corso  grave  pericolo
di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico,  o
per salvare la vita di  cittadini,  potra'  ottenere  una  promozione
straordinaria  alla  classe  o  al  grado  immediatamente  superiore,
purche' abbia tutti gli altri  requisiti  di  capacita',  istruzione,
condotta ed attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso. 
 
  Tali requisiti e  meriti  d'entita'  eccezionale,  precisa,  e  ben
determinata, dovanno  essere  riconosciuti  da  apposita  Commissione
provinciale, che sara' convocata ogniqualvolta il prefetto  ne  avra'
riconosciuta la opportunita'. Essa sara' presieduta  dal  prefetto  e
composta  dal  presidente  del  tribunale  civile   e   penale,   dal
procuratore del Re, dal giudice istruttore presso lo stesso tribunale
e dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza. 
 
  Sulla deliberazione della  Commissione  provinciale  dovra'  essere
inteso il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina. 
 
  Le deliberazioni della Commissione provinciale  ed  il  parere  del
Consiglio di amministrazione e disciplina saranno motivate. 
 
  Le proposte saranno sottoposte al ministro e le sue decisioni  sono
definitive.