(Regolamento-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Il ministro potra' pure, con decreto motivato e sentito  il  parere
del Consiglio di amministrazione e disciplina,  conferire  promozioni
straordinarie alla classe  o  al  grado  immediatamente  superiore  a
quegli ufficiali che si siano distinti in modo affatto  speciale  nel
compiere qualche servizio d'importanza assolutamente eccezionale. 
 
  In questi casi non e' richiesta la deliberazione della  Commissione
provinciale, di cui all'articolo precedente.