Art. 47. Il ministro potra' pure, con decreto motivato e sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, conferire promozioni straordinarie alla classe o al grado immediatamente superiore a quegli ufficiali che si siano distinti in modo affatto speciale nel compiere qualche servizio d'importanza assolutamente eccezionale. In questi casi non e' richiesta la deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo precedente.