Art. 49. Le note informative degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza sono compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero. Devono comprendere le notizie riguardanti le qualita' fisiche, morali, ed intellettuali degli ufficiali ed impiegati, nonche' quelle riguardanti il servizio cui sono addetti, il modo con cui lo disimpegnano, l'attitudine eventualmente addimostrata alle funzioni del grado superiore. Esse riguarderanno il periodo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, e dovranno essere inviate al Ministero non piu' tardi del 31 gennaio dell'anno susseguente.