(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  Le note  informative  degli  ufficiali  ed  impiegati  di  pubblica
sicurezza sono compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero. 
 
  Devono comprendere le  notizie  riguardanti  le  qualita'  fisiche,
morali, ed intellettuali degli ufficiali ed impiegati, nonche' quelle
riguardanti il  servizio  cui  sono  addetti,  il  modo  con  cui  lo
disimpegnano, l'attitudine eventualmente addimostrata  alle  funzioni
del grado superiore. 
 
  Esse riguarderanno il  periodo  di  tempo  dal  1°  gennaio  al  31
dicembre di ciascun anno, e dovranno essere inviate al Ministero  non
piu' tardi del 31 gennaio dell'anno susseguente.