(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  In caso di assenza  o  di  impedimento  del  questore  e  del  vice
questore la rappresentanza del questore spetta  al  commissario  piu'
anziano, salvo che il  Ministero,  nell'interesse  del  servizio,  su
proposta del prefetto, non deleghi altro funzionario.