Art. 50. Le note informative sono compilate: 1° dal commissario preposto all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza per tutti i funzionari od impiegati che prestano servizio in detto ufficio. Nei commissariati, sezioni di questura, le informazioni sono date dai commissari preposti alle sezioni stesse per tutti i funzionari ed impiegati ad essi addetti; e sono confermate o modificate dal questore; 2° dal sottoprefetto per tutti i funzionari ed impiegati dell'ufficio di pubblica sicurezza circondariale e per tutti i funzionari di pubblica sicurezza distaccati nel circondario; 3° dal questore per tutti i funzionari che prestano servizio nell'ufficio centrale di questura e per tutti i funzionari di pubblica sicurezza distaccati nel primo circondario. Per gli impiegati d'ordine, addetti all'ufficio centrale di questura, le informazioni sono date dall'archivista capo o da chi ne fa le veci, e sono confermate o modificate dal questore; 4° dal prefetto per il questore, pel commissario preposto all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, e per i funzionari distaccati nel primo circondario, quando il capoluogo della Provincia non sia sede di questura. Noi casi in cui agli uffici di pubblica sicurezza distaccati siano assegnati piu' funzionari ed anche l'impiegato d'ordine, le note informative sono compilate dal funzionario preposto all'ufficio, tanto per gli ufficiali, quanto per gli impiegati dipendenti. Tali informazioni saranno confermate o modificate rispettivamente dal sottoprefetto o dal questore. Tutte le note informative vengono controllate dal prefetto.