(Regolamento-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  Le note informative sono compilate: 
 
    1° dal commissario preposto all'ufficio provinciale  di  pubblica
sicurezza per tutti i funzionari od impiegati che prestano servizio 
 
  in detto ufficio. 
 
  Nei commissariati, sezioni di questura, le informazioni  sono  date
dai commissari preposti alle sezioni stesse per tutti i funzionari ed
impiegati ad  essi  addetti;  e  sono  confermate  o  modificate  dal
questore; 
 
    2°  dal  sottoprefetto  per  tutti  i  funzionari  ed   impiegati
dell'ufficio di  pubblica  sicurezza  circondariale  e  per  tutti  i
funzionari di pubblica sicurezza distaccati nel circondario; 
 
    3° dal questore per tutti  i  funzionari  che  prestano  servizio
nell'ufficio centrale  di  questura  e  per  tutti  i  funzionari  di
pubblica sicurezza distaccati nel primo circondario. 
 
  Per  gli  impiegati  d'ordine,  addetti  all'ufficio  centrale   di
questura, le informazioni sono date dall'archivista capo o da chi  ne
fa le veci, e sono confermate o modificate dal questore; 
 
    4°  dal  prefetto  per  il  questore,  pel  commissario  preposto
all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza,  e  per  i  funzionari
distaccati nel primo circondario, quando il capoluogo della Provincia
non sia sede di questura. 
 
  Noi casi in cui agli uffici di pubblica sicurezza distaccati  siano
assegnati piu' funzionari ed  anche  l'impiegato  d'ordine,  le  note
informative sono  compilate  dal  funzionario  preposto  all'ufficio,
tanto per gli ufficiali, quanto per gli impiegati dipendenti. 
 
  Tali informazioni saranno confermate o  modificate  rispettivamente
dal sottoprefetto o dal questore. 
 
  Tutte le note informative vengono controllate dal prefetto.