(Regolamento-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
  Noi casi in cui gli ufficiali od impiegati dell'Amministrazione  di
pubblica sicurezza siano  comandati  a  prestare  servizio  ad  altri
uffici, le note informative che li riguardano saranno  compilate  dai
rispettivi capi di servizio dai quali  dipendono  e  controllate  dai
capi dell'Amministrazione.