Art. 53. I prefetti ed eventualmente i capi delle altre amministrazioni, dopo aver controllate le note informative dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza dipendenti, comunicheranno a ciascuno di essi le notizie riguardanti la loro operosita', diligenza, disciplina e condotta morale. La dichiarazione di ricevuta di tale comunicazione dovra' allegarsi al rispettivo foglio informativo, assieme alle osservazioni e chiarimenti che l'impiegato credesse produrre.