(Regolamento-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  I prefetti ed eventualmente i  capi  delle  altre  amministrazioni,
dopo aver controllate le note informative dei funzionari ed impiegati
di pubblica sicurezza dipendenti, comunicheranno a ciascuno  di  essi
le notizie riguardanti la loro operosita',  diligenza,  disciplina  e
condotta morale. 
 
  La dichiarazione di ricevuta di tale comunicazione dovra' allegarsi
al  rispettivo  foglio  informativo,  assieme  alle  osservazioni   e
chiarimenti che l'impiegato credesse produrre.