(Regolamento-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
  La censura e' pronunciata  dal  prefetto,  il  quale  deve  inviare
immediatamente al Ministero il relativo decreto e le  giustificazioni
addotte dal funzionario od impiegato punito. 
 
  La censura puo' essere pronunciata  anche  dal  direttore  generale
della pubblica sicurezza.