Art. 56. Quando gli ufficiali di pubblica sicurezza sono inviati a prestare servizio in localita' distanti non meno di cinque chilometri da quello ove e' la sede del loro ufficio, saranno considerati o in trasferta o in missione. Sono considerati in trasferta gli ufficiali inviati in localita' che distino non piu' di quindici chilometri. Se la localita' e' situata oltre i quindici chilometri, si dovranno considerare in missione. Le suddette distanze saranno calcolate in base alle vigenti tavole poliometriche.