(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  Quando gli ufficiali di pubblica sicurezza sono inviati a  prestare
servizio in localita' distanti  non  meno  di  cinque  chilometri  da
quello ove e' la sede del loro  ufficio,  saranno  considerati  o  in
trasferta o in missione. 
 
  Sono considerati in trasferta gli ufficiali  inviati  in  localita'
che distino non piu' di quindici chilometri. 
 
  Se la localita' e' situata oltre i quindici chilometri, si dovranno
considerare in missione. 
 
  Le suddette distanze saranno calcolate in base alle vigenti  tavole
poliometriche.