Art. 58. La misura dell'indennita' di trasferta e' fissata in lire sette al giorno pei funzionari retribuiti con stipendio non superiore a lire duemila, ed in lire nove per tutti gli altri. Colle dette indennita' restano compensate anche le spese di viaggio. La misura dell'indennita' di missione sara' calcolata in base ai RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, 25 agosto 1863, n. 1416 e 23 maggio 1907, n. 428.