(Regolamento-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
  La misura dell'indennita' di trasferta e' fissata in lire sette  al
giorno pei funzionari retribuiti con stipendio non superiore  a  lire
duemila, ed in lire nove per tutti gli altri. Colle dette  indennita'
restano compensate anche le spese di viaggio. 
 
  La misura dell'indennita' di missione sara' calcolata  in  base  ai
RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, 25 agosto 1863, n. 1416  e  23
maggio 1907, n. 428.