(Regolamento-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
  Le trasferte non  possono  essere  ordinate  che  per  giustificate
ragioni di servizio e dovranno  essere  disposte  dai  prefetti,  dai
sottoprefetti e dai questori. 
 
  Le missioni sono disposte dal Ministero. 
 
  Per eccezionali urgenze di  servizio  le  missioni  possono  essere
ordinate  anche  dai  prefetti,  che  dovranno  riferirne  subito  al
Ministero per la ratifica.