Art. 61. Le trasferte non possono essere ordinate che per giustificate ragioni di servizio e dovranno essere disposte dai prefetti, dai sottoprefetti e dai questori. Le missioni sono disposte dal Ministero. Per eccezionali urgenze di servizio le missioni possono essere ordinate anche dai prefetti, che dovranno riferirne subito al Ministero per la ratifica.