Art. 62. Gli ufficiali di pubblica sicurezza non potranno recarsi ne' in trasferta, ne' in missione, senza la preventiva autorizzazione scritta. Se l'attendere l'autorizzazione potra' recar danno al servizio che e' urgente di compiere, l'ufficiale di pubblica sicurezza, sotto la propria responsabilita', potra' recarsi, in trasferta, dandone pero' immediato avviso al prefetto, sottoprefetto o questore, e chiedendo la ratifica. La ratifica non dovra' essere concessa quando non sia stata riconosciuta l'impossibilita' per l'urgenza, di chiedere e di attendere la prescritta preventiva autorizzazione.