(Regolamento-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
  Gli ufficiali di pubblica sicurezza non  potranno  recarsi  ne'  in
trasferta,  ne'  in  missione,  senza  la  preventiva  autorizzazione
scritta. 
 
  Se l'attendere l'autorizzazione potra' recar danno al servizio  che
e' urgente di compiere, l'ufficiale di pubblica sicurezza,  sotto  la
propria responsabilita', potra' recarsi, in trasferta, dandone  pero'
immediato avviso al prefetto, sottoprefetto o questore,  e  chiedendo
la ratifica. 
 
  La ratifica  non  dovra'  essere  concessa  quando  non  sia  stata
riconosciuta  l'impossibilita'  per  l'urgenza,  di  chiedere  e   di
attendere la prescritta preventiva autorizzazione.