Art. 64. Gli ispettori generali eseguono, d'ordine del ministro, ispezioni agli uffici di pubblica sicurezza allo scopo di verificare: a) il modo con cui procedono, in ciascuno ufficio, i diversi servizi, o i risultati ottenuti, sia per la prevenzione dei reati, sia per le ricerche e per l'arresto dei delinquenti, sia per il mantenimento dell'ordine pubblico; b) l'idoneita', l'operosita' ed il contegno dei funzionari di ogni grado; c) il modo con cui sono tenuti gli uffici; d) le condizioni statiche, igieniche e di decenza dei locali destinati ad uffici di pubblica sicurezza ed alle caserme delle guardie di citta'. Delle ispezioni di ciascun ufficio l'ispettore generale dovra' compilare una relazione particolareggiata, tacendo quelle proposte che credera' necessarie per il buon andamento del servizio di ciascuna sua parte, non tralasciando di segnalare quei funzionari, i quali si distinguono in modo speciale nell'adempimento dei loro doveri, rendendosi meritevoli della fiducia dei cittadini e della considerazione dei superiori. Potranno inoltre gli ispettori generali essere inviati in qualsiasi Comune del Regno in cui reati di eccezionale gravita' e l'ordine pubblico e la pubblica incolumita', gravemente minacciati, richiedano la direzione e l'intervento di un funzionario superiore, ed essere incaricati dal ministro di eseguire inchieste attinenti ai servizi dipendenti dal Ministero dell'interno. Ad essi potra' anche essere affidata temporaneamente la reggenza di qualche ufficio di pubblica sicurezza.