(Regolamento-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
  Gli ispettori generali eseguono, d'ordine del  ministro,  ispezioni
agli uffici di pubblica sicurezza allo scopo di verificare: 
 
      a) il modo con cui procedono, in ciascuno  ufficio,  i  diversi
servizi, o i risultati ottenuti, sia per la  prevenzione  dei  reati,
sia per le ricerche e per  l'arresto  dei  delinquenti,  sia  per  il
mantenimento dell'ordine pubblico; 
 
      b) l'idoneita', l'operosita' ed il contegno dei  funzionari  di
ogni grado; 
 
      c) il modo con cui sono tenuti gli uffici; 
 
      d) le condizioni statiche, igieniche e di  decenza  dei  locali
destinati ad uffici di  pubblica  sicurezza  ed  alle  caserme  delle
guardie di citta'. 
 
  Delle ispezioni di  ciascun  ufficio  l'ispettore  generale  dovra'
compilare una relazione particolareggiata,  tacendo  quelle  proposte
che credera'  necessarie  per  il  buon  andamento  del  servizio  di
ciascuna sua parte, non tralasciando di segnalare quei funzionari,  i
quali si distinguono  in  modo  speciale  nell'adempimento  dei  loro
doveri, rendendosi meritevoli della fiducia  dei  cittadini  e  della
considerazione dei superiori. 
 
  Potranno inoltre gli ispettori generali essere inviati in qualsiasi
Comune del Regno in cui reati  di  eccezionale  gravita'  e  l'ordine
pubblico e la pubblica incolumita', gravemente minacciati, richiedano
la direzione e l'intervento di un funzionario  superiore,  ed  essere
incaricati dal ministro di eseguire inchieste  attinenti  ai  servizi
dipendenti dal Ministero dell'interno. 
 
  Ad essi potra' anche essere affidata temporaneamente la reggenza di
qualche ufficio di pubblica sicurezza.