(Regolamento-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
  Il  questore  e'  autorita'  di  pubblica   sicurezza   del   primo
circondario. 
 
  Egli esercita quindi, per autorita' propria, tutte le  attribuzioni
di pubblica sicurezza,  che,  negli  altri  circondari,  spettano  ai
sottoprefetti. 
 
  Il questore  coadiuva  inoltra  il  prefetto  nell'esercizio  delle
funzioni che sono al  medesimo  attribuite  in  materia  di  pubblica
sicurezza negli altri circondari della Provincia.