Art. 66. Nelle citta' capoluogo di Provincia, che non sono sedi di questura, all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e' preposto un commissario. Un commissario e' parimente preposto a ciascun ufficio divisionale ed agli uffici di commissariato di questura. Agli uffici circondariali di pubblica sicurezza di maggiore importanza, potra' pure essere preposto un commissario alla dipendenza del sottoprefetto.