(Regolamento-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
  Nelle citta' capoluogo di Provincia, che non sono sedi di questura,
all'ufficio  provinciale  di  pubblica  sicurezza  e'   preposto   un
commissario. 
 
  Un commissario e' parimente preposto a ciascun ufficio  divisionale
ed agli uffici di commissariato di questura. 
 
  Agli  uffici  circondariali  di  pubblica  sicurezza  di   maggiore
importanza,  potra'  pure  essere  preposto   un   commissario   alla
dipendenza del sottoprefetto.