(Regolamento-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
  Il commissario veglia al buon andamento dei servizi che dirige alla
condotta ed alla disciplina del  personale  dipendente  e  propone  i
provvedimenti che reputa necessari per quanto riguarda il servizio  e
il personale, con rapporti speciali diretti al prefetto, al  questore
o al sottoprefetto. 
 
  Come ufficiale di polizia giudiziaria deve mantenersi  in  continua
relazione con l'autorita' giudiziaria per  comunicare  ad  essa  ogni
fatto  od  indizio  relativo  all'accertamento  dei  reati,  ed  alla
scoperta degli autori e dei complici, e riceverne le istruzioni.