Art. 67. Il commissario veglia al buon andamento dei servizi che dirige alla condotta ed alla disciplina del personale dipendente e propone i provvedimenti che reputa necessari per quanto riguarda il servizio e il personale, con rapporti speciali diretti al prefetto, al questore o al sottoprefetto. Come ufficiale di polizia giudiziaria deve mantenersi in continua relazione con l'autorita' giudiziaria per comunicare ad essa ogni fatto od indizio relativo all'accertamento dei reati, ed alla scoperta degli autori e dei complici, e riceverne le istruzioni.