(Regolamento-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
  Tanto il commissario, quanto  il  vice  commissario,  nel  caso  di
operazioni e  servizi  di  speciale  importanza,  debbono,  non  solo
impartire  tutte  le  istruzioni  necessarie  a  renderne  sicura  la
riuscita, ma  dirigerne  personalmente  la  esecuzione,  specialmente
quando si tratti di dimostrazioni, assembramenti minacciosi, tumulti,
riferendone subito al rispettivo capo d'ufficio.