Art. 69. Tanto il commissario, quanto il vice commissario, nel caso di operazioni e servizi di speciale importanza, debbono, non solo impartire tutte le istruzioni necessarie a renderne sicura la riuscita, ma dirigerne personalmente la esecuzione, specialmente quando si tratti di dimostrazioni, assembramenti minacciosi, tumulti, riferendone subito al rispettivo capo d'ufficio.