Art. 72. Nella composizione dei privati dissidi, a richiesta delle parti interessate, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve restringersi a chiarire la questione di fatto e i principi di diritto che ne debbono governare la soluzione, senza imporre il suo giudizio a chi non voglia accettarlo, e adottando, in questo caso, o una misura conservatoria di soddisfazione di ambo le parti, o un temperamento di equita' che valga a prevenire possibili inconvenienti.