(Regolamento-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
  Nella composizione dei privati dissidi,  a  richiesta  delle  parti
interessate, l'ufficiale di pubblica sicurezza  deve  restringersi  a
chiarire la questione di fatto e i principi di diritto che ne debbono
governare la soluzione, senza imporre  il  suo  giudizio  a  chi  non
voglia  accettarlo,  e  adottando,  in  questo  caso,  o  una  misura
conservatoria di soddisfazione di ambo le parti, o un temperamento di
equita' che valga a prevenire possibili inconvenienti.