Art. 74. Le richieste degli ufficiali di pubblica sicurezza all'arma dei Reali carabinieri devono farsi in iscritto e contenere le seguenti indicazioni: 1° il grado dell'ufficiale richiedente; 2° la richiesta; 3° il comandante a cui e' diretta la richiesta: 4° l'oggetto della richiesta; 5° la data e la firma. Qualora, per l'urgenza, non fesse possibile la immediata estensione della richiesta in iscritto, puo' la medesima anche essere verbale, con l'obbligo, a chi la fa, di redigerla in iscritto al piu' presto possibile. La richiesta e' indirizzata al comandante dai carabinieri reali del luogo in cui occorre sia eseguita.