(Regolamento-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
  Le richieste degli ufficiali di  pubblica  sicurezza  all'arma  dei
Reali carabinieri devono farsi in iscritto e  contenere  le  seguenti
indicazioni: 
 
    1° il grado dell'ufficiale richiedente; 
 
    2° la richiesta; 
 
    3° il comandante a cui e' diretta la richiesta: 
 
    4° l'oggetto della richiesta; 
 
    5° la data e la firma. 
 
  Qualora, per l'urgenza, non fesse possibile la immediata estensione
della richiesta in iscritto, puo' la medesima anche  essere  verbale,
con l'obbligo, a chi la fa, di redigerla in iscritto al  piu'  presto
possibile. 
 
  La richiesta e' indirizzata al comandante dai carabinieri reali del
luogo in cui occorre sia eseguita.